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LEGGE 31 dicembre 1931, n. 1806

Istituzione di albi per gli esportatori di prodotti ortofrutticoli agrumari. (031U1806)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-2-1932
al: 2-3-1966
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Presso ciascun Consiglio provinciale della economia e' istituito un
«Albo per gli esportatori di prodotti  orto-frutticoli  agrumari,  di
essenze agrumarie e di fiori». 
  Possono  chiedere   l'iscrizione   all'Albo   i   commercianti,   i
produttori,  nonche'  le  cooperative  ed  enti  che  raggruppano   i
produttori, la cui principale azienda abbia sede  nella  provincia  e
che, sia singolarmente, che in societa' con altri, intendono  spedire
all'estero i prodotti di cui al comma precedente. 
  Gli  individui  ed  enti   suddetti,   a   qualunque   nazionalita'
appartengano, possono chiedere  l'iscrizione  nell'Albo,  secondo  le
modalita' fissate nei successivi articoli.