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LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1772

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 aprile 1931, n. 741, col quale il Ministro per l'educazione nazionale viene autorizzato a conferire uno dei posti di grado 9° del gruppo A nel ruolo del personale scientifico-tecnico dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità, a persona che abbia singolare capacità e rinomanza nelle discipline archeologiche. (031U1772)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-2-1932 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 aprile 1931, numero 741, col quale il Ministro per l'educazione nazionale viene autorizzato a conferire uno dei posti di grado 9° del gruppo A, nel ruolo del personale scientifico-tecnico dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità, a persona che abbia singolare capacità e rinomanza nelle discipline archeologiche.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE


Mussolini - Giuliano - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.