stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1772

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 aprile 1931, n. 741, col quale il Ministro per l'educazione nazionale viene autorizzato a conferire uno dei posti di grado 9° del gruppo A nel ruolo del personale scientifico-tecnico dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità, a persona che abbia singolare capacità e rinomanza nelle discipline archeologiche. (031U1772)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 3-2-1932
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 9  aprile  1931,  numero
741,  col  quale  il  Ministro  per  l'educazione   nazionale   viene
autorizzato a conferire uno dei posti di grado 9° del gruppo  A,  nel
ruolo del personale scientifico-tecnico  dei  musei,  dei  monumenti,
delle gallerie e degli scavi  di  antichita',  a  persona  che  abbia
singolare capacita' e rinomanza nelle discipline archeologiche. 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 28 dicembre 1931 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
 
                                      Mussolini - Giuliano - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.