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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1339

Modifiche allo statuto della Regia università di Pisa. (031U1339)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  28-11-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della R. Università di Pisa, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1



Art. 32. - La lettera b) è sostituita con la seguente: « b) il diploma in studi corporativi »

Gli articoli da 39 a 46 sono sostituiti con i seguenti:

« Art. 39. - E annessa alla Facoltà giuridica una Scuola superiore di scienze corporative.

La Scuola ha per iscopo di perfezionare i giovani nelle speciali discipline attinenti all'ordinamento corporativo italiano, di preparare gli insegnanti di diritto corporativo e di fornire la preparazione specifica per gli uffici dell'organizzazione corporativa e sindacale.

Art. 40. - La. Scuola ha un proprio Consiglio direttivo formato dei professori che vi insegnano. La Facoltà designa annualmente fra i componenti il Consiglio un direttore.

Art. 41. - Alla Scuola possono iscriversi i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali ed in scienze economiche e commerciali, che vogliano perfezionarsi negli studi corporativi.

Ad essi, dopo un anno di studi, e dopo aver frequentato tutti i corsi di cui all'art. 44 e superati i relativi esami nonché quello finale come all'art. 45, verrà rilasciato uno speciale diploma in scienze corporative.

Il Consiglio della Scuola può dispensare da alcuni esami quei candidati che dimostrino di avere già sostenuto esami sulle dette discipline o su discipline affini.

Art. 42. - Alla Scuola possono iscriversi anche i laureati non indicati nell'art. 41, purché posseggano il diploma di maturità classica o quello di licenza liceale. Essi sono tenuti ad un corso biennale di studi nel quale, prima di sostenere gli esami delle discipline proprie della Scuola, dovranno avere superato gli esami in almeno quattro materie di carattere propedeutico della Facoltà di giurisprudenza, che saranno indicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 43. - Annesso alla Scuola funziona un seminario che ha lo scopo di addestrare i giovani, sotto la guida dei professori, al lavoro personale ed alla ricerca scientifica su argomenti attinenti all'ordinamento corporativo. A principio di ogni anno il Consiglio della Scuola stabilisce il programma dei lavori e gli obblighi degli iscritti, e può invitare a collaborare nell'opera di guidare i giovani anche altri insegnanti della Facoltà di giurisprudenza ed, eventualmente, di altre Facoltà.

Alla fine di ogni anno scolastico ciascun professore presenterà alla Direzione della Scuola una relazione sul lavoro compiuto e sul profitto degli iscritti.

I giovani che abbiano frequentato con profitto le esercitazioni del seminario almeno per un anno, possono conseguire un attestato dei lavori compiuti.

Art. 44. - Gl'insegnamenti della Scuola sono:

1. Diritto corporativo;

2. Dottrina generale dello Stato;

3. Politica ed economia corporativa;

4. Storia delle dottrine economiche e politiche;

5. Diritto dell'economia, industriale ed agrario;

6. Economia e legislazione interna e comparata del lavoro;

7. statistica demografica e delle professioni.

Art. 45. - L'esame di diploma si sostiene secondo le norme stabilite per l'esame di laurea in giurisprudenza.

Art. 46. - Nella Scuola possono aprirsi concorsi a premio fra gli alunni e possono essere pubblicati lavori, eseguiti nel seminario o presentati come dissertazione, dichiarati degni di stampa dal Consiglio direttivo ».

Art. 55. - È sostituito col seguente:

« Le tasse e sopratasse, da pagarsi dagl'iscritti alla Scuola superiore di scienze corporative e alla Scuola di perfezionamento per le carriere amministrative, sono stabilite nella misura di un quarto di quelle della Facoltà di giurisprudenza. Gl'iscritti alle Scuole predette non pagano tassa d'immatricolazione.

La sopratassa d'esami versata dai suddetti iscritti è accreditata al fondo comune delle sopratasse d'esami, da erogarsi in propine a norma dell'art. 100 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674 ».

Art. 71. - I. L'ultimo comma è cosi modificato:

« Gl'iscritti appartenenti alla Facoltà non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa. Quelli invece appartenenti alle altre Facoltà e i laureati devono pagare la tassa annua di L. 100 ».

II. Sono aggiunti i seguenti due commi:

« I fuori corso della Facoltà sono tenuti a pagare la tassa annua di L. 50; però, se frequentano il corso di esercitazioni di lingua e stile latino, devono essi pure pagare la tassa di L. 100.

Gli assistenti volontari a cattedre della Facoltà, iscritti al Seminario, sono esenti dalla tassa annua ».

Art. 80. - È aggiunto il seguente comma:

« La sopratassa d'esami versata dai suddetti iscritti è accreditata al fondo comune delle sopratasse d'esami, da erogarsi in propine a norma dell'art. 100 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674 ».

Art. 83. - I. All'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto, col n. 33, quello di « Educazione fisica ».

II. È aggiunto il seguente comma:

« L'insegnamento di anatomia umana normale e descrittiva è triennale. Quelli di fisiologia, di patologia generale e fisiopatologia, di anatomia e istologia patologica, tecnica e diagnostica anatomopatologica, di clinica medica generale e di clinica chirurgica generale sono biennali. Tutti gli altri insegnamenti sono annuali, eccettuati quelli di radiologia applicata e di odontoiatria, che sono quadrimestrali.

Art. 84. - All'elenco degl'istituti componenti la Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto, col n. 18, quello di « Educazione fisica ».

Art. 96. - È aggiunto il seguente comma:

« La sopratassa d'esami versata dai suddetti iscritti è accreditata al fondo comune delle sopratasse d'esami, da erogarsi in propine a norma dell'art. 100 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674 ».

Art. 146. - La prima parte del comma relativo al conseguimento della laurea in chimica è modificato come appresso:

« per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie, di cui 10 scelte fra quelle indicate ai nn. 1 a 3, 11, 14 a 18, 20, 28, ed una fra quelle indicate ai nn. 1 a 3, 11, 14 a 20, 23, 28 dell'art. 142, ecc. ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 26. - Mancini.