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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1339

Modifiche allo statuto della Regia università di Pisa. (031U1339)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 28-11-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della R. Universita' di Pisa, approvato  con.  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i Regi decreti  13
ottobre 1927, n. 2225, 20 settembre 1928, n. 2251, 31  ottobre  1929,
n. 2473, e 30 settembre 1930, n. 1916; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della R. Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e  80  del  R.  decreto  30  settembre  1923,
n.2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della R. Universita' di Pisa, approvato e modificato con
i Regi decreti sopra citati, e'  ulteriormente  modificato  nel  modo
seguente: 
 
  Art. 1. - La denominazione della  « Scuola  di  perfezionamento  in
studi corporativi », annessa  alla  Facolta'  di  giurisprudenza,  e'
modificata in quella di « Scuola superiore di scienze corporative ». 
 
  Art. 32. - La lettera b) e' sostituita con  la  seguente:  « b)  il
diploma in studi corporativi » 
 
  Gli articoli da 39 a 46 sono sostituiti con i seguenti: 
 
  « Art. 39. - E annessa alla Facolta' giuridica una Scuola superiore
di scienze corporative. 
 
  La Scuola ha per iscopo di perfezionare i  giovani  nelle  speciali
discipline  attinenti  all'ordinamento   corporativo   italiano,   di
preparare gli insegnanti di  diritto  corporativo  e  di  fornire  la
preparazione specifica per gli uffici dell'organizzazione corporativa
e sindacale. 
 
  Art. 40. - La. Scuola ha un proprio Consiglio direttivo formato dei
professori che vi insegnano. La Facolta' designa  annualmente  fra  i
componenti il Consiglio un direttore. 
 
  Art.  41.  -  Alla  Scuola  possono  iscriversi   i   laureati   in
giurisprudenza, in  scienze  politiche,  in  scienze  sociali  ed  in
scienze economiche e commerciali, che  vogliano  perfezionarsi  negli
studi corporativi. 
 
  Ad essi, dopo un anno di studi, e dopo  aver  frequentato  tutti  i
corsi di cui all'art. 44 e superati i relativi esami  nonche'  quello
finale come all'art. 45, verra' rilasciato uno  speciale  diploma  in
scienze corporative. 
 
  Il Consiglio della Scuola puo'  dispensare  da  alcuni  esami  quei
candidati che dimostrino di avere gia' sostenuto  esami  sulle  dette
discipline o su discipline affini. 
 
  Art. 42. - Alla Scuola possono  iscriversi  anche  i  laureati  non
indicati nell'art. 41, purche' posseggano  il  diploma  di  maturita'
classica o quello di licenza liceale. Essi sono tenuti  ad  un  corso
biennale di studi nel quale,  prima  di  sostenere  gli  esami  delle
discipline proprie della Scuola, dovranno avere superato gli esami in
almeno quattro materie di carattere propedeutico  della  Facolta'  di
giurisprudenza, che saranno  indicate  nel  manifesto  annuale  degli
studi. 
 
  Art. 43. - Annesso alla Scuola funziona  un  seminario  che  ha  lo
scopo di addestrare i giovani, sotto  la  guida  dei  professori,  al
lavoro personale ed alla ricerca scientifica su  argomenti  attinenti
all'ordinamento corporativo. A principio di ogni  anno  il  Consiglio
della Scuola stabilisce il programma dei lavori e gli obblighi  degli
iscritti, e puo' invitare  a  collaborare  nell'opera  di  guidare  i
giovani anche altri insegnanti della Facolta' di  giurisprudenza  ed,
eventualmente, di altre Facolta'. 
 
  Alla fine di ogni anno scolastico  ciascun  professore  presentera'
alla Direzione della Scuola una relazione sul lavoro compiuto  e  sul
profitto degli iscritti. 
 
  I giovani che abbiano frequentato con profitto le esercitazioni del
seminario almeno per un anno, possono  conseguire  un  attestato  dei
lavori compiuti. 
 
  Art. 44. - Gl'insegnamenti della Scuola sono: 
 
    1. Diritto corporativo; 
 
    2. Dottrina generale dello Stato; 
 
    3. Politica ed economia corporativa; 
 
    4. Storia delle dottrine economiche e politiche; 
 
    5. Diritto dell'economia, industriale ed agrario; 
 
    6. Economia e legislazione interna e comparata del lavoro; 
 
    7. statistica demografica e delle professioni. 
 
  Art. 45.  -  L'esame  di  diploma  si  sostiene  secondo  le  norme
stabilite per l'esame di laurea in giurisprudenza. 
 
  Art. 46. - Nella Scuola possono aprirsi concorsi a premio  fra  gli
alunni e possono essere pubblicati lavori, eseguiti nel  seminario  o
presentati  come  dissertazione,  dichiarati  degni  di  stampa   dal
Consiglio direttivo ». 
 
  Art. 55. - E' sostituito col seguente: 
 
  « Le tasse e  sopratasse,  da  pagarsi  dagl'iscritti  alla  Scuola
superiore di scienze corporative e alla Scuola di perfezionamento per
le carriere amministrative, sono stabilite nella misura di un  quarto
di quelle della Facolta' di giurisprudenza. Gl'iscritti  alle  Scuole
predette non pagano tassa d'immatricolazione. 
 
  La sopratassa d'esami versata dai suddetti iscritti e'  accreditata
al fondo comune delle sopratasse d'esami, da erogarsi  in  propine  a
norma dell'art. 100 del regolamento generale universitario  6  aprile
1924, n. 674 ». 
 
  Art. 71. - I. L'ultimo comma e' cosi modificato: 
 
  « Gl'iscritti  appartenenti  alla  Facolta'  non  sono  tenuti   al
pagamento di alcuna tassa.  Quelli  invece  appartenenti  alle  altre
Facolta' e i laureati devono pagare la tassa annua di L. 100 ». 
 
  II. Sono aggiunti i seguenti due commi: 
 
  « I fuori corso della Facolta' sono tenuti a pagare la tassa  annua
di L. 50; pero', se frequentano il corso di esercitazioni di lingua e
stile latino, devono essi pure pagare la tassa di L. 100. 
 
  Gli assistenti volontari a cattedre  della  Facolta',  iscritti  al
Seminario, sono esenti dalla tassa annua ». 
 
  Art. 80. - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  « La  sopratassa  d'esami  versata   dai   suddetti   iscritti   e'
accreditata al fondo comune delle sopratasse d'esami, da erogarsi  in
propine a norma dell'art. 100 del regolamento generale  universitario
6 aprile 1924, n. 674 ». 
 
  Art. 83.  -  I.  All'elenco  degl'insegnamenti  della  Facolta'  di
medicina e chirurgia e' aggiunto, col n. 33, quello  di  « Educazione
fisica ». 
 
  II. E' aggiunto il seguente comma: 
 
  « L'insegnamento  di  anatomia  umana  normale  e  descrittiva   e'
triennale.  Quelli   di   fisiologia,   di   patologia   generale   e
fisiopatologia,  di  anatomia  e  istologia  patologica,  tecnica   e
diagnostica  anatomopatologica,  di  clinica  medica  generale  e  di
clinica  chirurgica  generale  sono   biennali.   Tutti   gli   altri
insegnamenti sono annuali, eccettuati quelli di radiologia  applicata
e di odontoiatria, che sono quadrimestrali. 
 
  Art. 84. -  All'elenco  degl'istituti  componenti  la  Facolta'  di
medicina e chirurgia e' aggiunto, col n. 18, quello  di  « Educazione
fisica ». 
 
  Art. 96. - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  « La  sopratassa  d'esami  versata   dai   suddetti   iscritti   e'
accreditata al fondo comune delle sopratasse d'esami, da erogarsi  in
propine a norma dell'art. 100 del regolamento generale  universitario
6 aprile 1924, n. 674 ». 
 
  Art. 146. - La prima parte  del  comma  relativo  al  conseguimento
della laurea in chimica e' modificato come appresso: 
 
  « per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in
almeno 11 materie, di cui 10 scelte fra quelle indicate ai nn. 1 a 3,
11, 14 a 18, 20, 28, ed una fra quelle indicate ai nn. 1 a 3, 11,  14
a 20, 23, 28 dell'art. 142, ecc. ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo  dello  Stato
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 22 ottobre 1931 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 novembre 1931 - Anno X 
 
    Atti del Governo, registro 314, foglio 26. - Mancini.