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REGIO DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1931, n. 1250

Modificazione dei dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unificazione della imposta di consumo. (031U1250)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 gennaio 1932, n. 84 (in G.U. 29/02/1932, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-10-1931 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, u. 100;
Ritenuta l'urgenza di modificare il regime fiscale del caffè;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ferma restando l'applicazione nei casi previsti del dazio sul valore stabilito col R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, i dazi generali specifici sul caffè in grani e in pellicole, voce 37 a della tariffa doganale, e sul caffè tostato, anche macinato, voce 37 b, sono rispettivamente fissati in L. 740 ed in L. 1023 per quintale.