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REGIO DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1931, n. 1250

Modificazione dei dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unificazione della imposta di consumo. (031U1250)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 gennaio 1932, n. 84 (in G.U. 29/02/1932, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-10-1931
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9
giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1 dell'allegato A al decreto Luogotenenziale 13 maggio
1917, n. 736, nonche' l'art. 1 del R. decreto-legge 16 novembre 1921,
n. 1593, e successive modificazioni; 
  Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, u. 100; 
  Ritenuta l'urgenza di modificare il regime fiscale del caffe'; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quello per le corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ferma restando l'applicazione  nei  casi  previsti  del  dazio  sul
valore stabilito col R. decreto-legge 24 settembre 1931, n.  1187,  i
dazi generali specifici sul caffe' in grani e in pellicole, voce 37 a
della tariffa doganale, e sul caffe' tostato, anche macinato, voce 37
b, sono rispettivamente fissati in L. 740 ed in L. 1023 per quintale.