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REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1931, n. 1069

Disposizioni sugli istituti medi d'istruzione. (031U1069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 dicembre 1931, n. 1771 (in G.U. 03/02/1932, n. 27).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-9-1931 al: 7-9-1932
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, l'istituzione di nuovi istituti d'istruzione media;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La istituzione delle scuole medie governative di qualunque tipo e grado è disposta con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
La disposizione di cui al comma precedente si applica, per anno scolastico 1931-32 (in deroga alle disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889), anche per l'istituzione di nuovi istituti tecnici, i quali avranno l'ordinamento stabilito dalle disposizioni vigenti anteriormente alla legge predetta e da quelle del presente decreto e saranno successivamente trasformati, à sensi dell'art. 68 della legge 15 giugno 1931, 889, venendo considerati come esistenti anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.