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REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 945

Disposizioni in materia d'istruzione elementare. (031U0945)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-8-1931 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I maestri elementari iscritti nei ruoli regionali, i quali chiedono di assentarsi dalla scuola essendo stati ammessi a frequentare, con l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, corsi speciali di differenziazioni didattiche, istituiti ai sensi degli articoli 46 e 48 del testo unico delle leggi e norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ovvero scuole di cultura magistrale complementare con corso continuativo non inferiore a sei mesi e di riconosciuto interesse generale, sono collocati in aspettativa.

Ad essi è conservata la sede, ma non lo stipendio né le competenze accessorie, ed il tempo trascorso in aspettativa è computato agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, quando comprovino di avere effettivamente frequentato il corso per tutta la sua durata e di avere conseguito il diploma o certificato degli studi compiuti.