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REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 727

Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere integrative, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577. (030U0727)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1934)
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Testo in vigore dal:  27-6-1930

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi e norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 6 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

«Il Regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici sull'insegnamento pubblico e privato; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici e contro la punizione della censura; promuove ogni provvedimento utile alla istruzione elementare; dispone nei casi urgenti, per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole; nomina, d'accordo col prefetto competente, commissari scolastici con facoltà di indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi scolastici; approva, oltre a quelle indicate in disposizioni particolari, anche le deliberazioni comunali che abbiano per obbietto : a) la costituzione delle Commissioni di concorso per il personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari; b) le assegnazioni di sede agli insegnanti nominati in esito a concorso; c) l'iscrizione dei maestri nei ruoli; d) i congedi e le aspettative; e) le supplenze e le nomine provvisorie; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti».