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REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 727

Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere integrative, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577. (030U0727)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1934)
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Testo in vigore dal: 27-6-1930
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  e  norme  giuridiche   sulla
istruzione  elementare,  post-elementare  e  sulle   sue   opere   di
integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577; 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per
le finanze e per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 6 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare,
approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577,  e'  sostituito  il
seguente: 
 
  «Il Regio provveditore agli studi vigila personalmente e per  mezzo
degli ispettori  scolastici  sull'insegnamento  pubblico  e  privato;
decide,  con  provvedimento  definitivo,   sui   ricorsi   contro   i
certificati di  servizio  rilasciati  dagli  ispettori  scolastici  e
contro la punizione della censura; promuove ogni provvedimento  utile
alla istruzione elementare; dispone nei  casi  urgenti,  per  ragioni
sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea
chiusura delle scuole; nomina,  d'accordo  col  prefetto  competente,
commissari scolastici  con  facolta'  di  indagare  presso  i  Comuni
inadempienti  agli  obblighi  scolastici;  approva,  oltre  a  quelle
indicate in disposizioni particolari, anche le deliberazioni comunali
che abbiano per obbietto : a) la costituzione  delle  Commissioni  di
concorso per  il  personale  direttivo  ed  insegnante  delle  scuole
elementari; b) le assegnazioni di sede agli  insegnanti  nominati  in
esito a concorso; c) l'iscrizione dei maestri nei ruoli; d) i congedi
e le aspettative; e) le supplenze e le nomine  provvisorie;  esercita
tutte  le  altre  attribuzioni  conferitegli  dalle   leggi   e   dai
regolamenti».