stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 23 marzo 1931, n. 707

Approvazione del testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari. (031U0707)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  29-7-1931 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 35 del R. decreto legge 13 agosto 1926, n. 1560, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094, che autorizzò il Nostro Governo a provvedete alla pubblicazione del testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari, con facoltà di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie e per la educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi - Grandi
- De Bono - Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 92. - Ferzi.