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REGIO DECRETO 23 marzo 1931, n. 707

Approvazione del testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari. (031U0707)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-7-1931
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
  PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 35 del R. decreto  legge  13  agosto  1926,  n.  1560,
convertito nella legge 16 giugno 1927, n.  1094,  che  autorizzo'  il
Nostro Governo a provvedete alla pubblicazione del testo unico  delle
leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari, con  facolta'
di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si
rendessero necessarie; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per  gli  affari
esteri, per le colonie e per la educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito testo unico delle leggi sul Monte pensioni per
gli insegnanti elementari  firmato,  d'ordine  Nostro,  dal  Ministro
proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 marzo 1931 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                         Mussolini - Mosconi - Grandi 
                                            - De Bono - Giuliano.     
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 309, foglio 92. - Ferzi.