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REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 778

Disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale. (031U0778)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/02/2003)
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Testo in vigore dal:  1-7-1931 al: 27-2-2003
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visito il R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, che approva il testo definitivo del codice di procedura penale;
Visto l'articolo 82 del R. decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente le disposizioni di attuazione del predetto codice; Visto l'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamoo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il servizio del casellario giudiziale nel Regno è affidato:

a) agli uffici locali presso le procure del Re, secondo le norme stabilite dal libro IV, titolo II, capo IV del codice di procedura penale;

b) all'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia.