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REGIO DECRETO 28 maggio 1931, n. 602

Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. (031U0602)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 16-6-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del
Re la facolta' di emendare il codice di procedura penale; 
  Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n.  1399,  che  approva  il
testo definitivo del codice di procedura penale; 
  Sentito il  parere  della  Commissione  parlamentare  istituita  a'
termini dell'articolo 2 della legge predetta; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di culto; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nel caso preveduto dall'articolo 3 del codice di  procedura  penale
il procuratore del Re informa senza ritardo  dei  provvedimenti  dati
l'Autorita' da cui ha ricevuto il rapporto. 
  La parte che ha interesse alla sospensione del giudizio puo'  farsi
rilasciare dal pubblico ministero o dal pretore  un  certificato  dal
quale risulti che e' in corso il procedimento penale per il reato  di
cui si tratta.