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REGIO DECRETO 28 maggio 1931, n. 602

Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. (031U0602)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  16-6-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice di procedura penale;
Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, che approva il testo definitivo del codice di procedura penale;
Sentito il parere della Commissione parlamentare istituita à termini dell'articolo 2 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nel caso preveduto dall'articolo 3 del codice di procedura penale il procuratore del Re informa senza ritardo dei provvedimenti dati l'Autorità da cui ha ricevuto il rapporto.
La parte che ha interesse alla sospensione del giudizio può farsi rilasciare dal pubblico ministero o dal pretore un certificato dal quale risulti che è in corso il procedimento penale per il reato di cui si tratta.