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REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. 1954

Costruzione di nuove case per i ferrovieri per un importo di 80 milioni di lire. (030U1954)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 giugno 1931, n. 748 (in G.U. 27/06/1931, n. 147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-3-1931 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 14 luglio 1907, N. 553, e le altre disposizioni emanate circa la costruzione e l'acquisto di case economiche pei ferrovieri da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Considerata la necessità e l'urgenza, per la persistente crisi delle abitazioni, di far luogo alla costruzione, da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di ulteriori gruppi di case economiche da darsi in affitto al dipendente personale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In aggiunta a quanto è già stato autorizzato con precedenti provvedimenti legislativi, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a prelevare a mutuo dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario altri 80 milioni per l'acquisto e la costruzione di case economiche destinate ad essere date in affitto a ferrovieri in attività di servizio, senza riguardo a limiti di stipendio.

Sui capitali che saranno così prelevati sarà corrisposto dalla Amministrazione al fondo anzidetto l'interesse del 5,60 per cento.