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REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. 1954

Costruzione di nuove case per i ferrovieri per un importo di 80 milioni di lire. (030U1954)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 giugno 1931, n. 748 (in G.U. 27/06/1931, n. 147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-3-1931
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 14 luglio 1907, N.  553,  e  le  altre  disposizioni
emanate circa la costruzione e  l'acquisto  di  case  economiche  pei
ferrovieri da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Considerata la necessita' e l'urgenza,  per  la  persistente  crisi
delle  abitazioni,  di  far  luogo   alla   costruzione,   da   parte
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di ulteriori  gruppi
di case economiche da darsi in affitto al dipendente personale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  In aggiunta a quanto  e'  gia'  stato  autorizzato  con  precedenti
provvedimenti legislativi,  l'Amministrazione  delle  ferrovie  dello
Stato e' autorizzata a prelevare a mutuo dai residui attivi del fondo
pensioni e sussidi del personale ferroviario  altri  80  milioni  per
l'acquisto e la costruzione di case economiche  destinate  ad  essere
date in affitto a ferrovieri in attivita' di servizio, senza riguardo
a limiti di stipendio. 
 
  Sui capitali che saranno cosi' prelevati  sara'  corrisposto  dalla
Amministrazione al fondo anzidetto l'interesse del 5,60 per cento.