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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1930, n. 1946

Disposizioni per le navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente. (030U1946)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 luglio 1931, n. 1108 (in G.U. 10/09/1931, n. 209).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-4-1931 al: 21-12-2008
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Art. 1



Le navi nazionali addette a servizi locali sui fiumi dell'Estremo Oriente aperti al traffico internazionale sono soggette alle disposizioni che regolano il naviglio marittimo nazionale all'estero salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti.