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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1930, n. 1946

Disposizioni per le navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente. (030U1946)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 luglio 1931, n. 1108 (in G.U. 10/09/1931, n. 209).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-4-1931
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge consolare 28  gennaio  1866,  n.  2804,  e  relativo
regolamento per la sua esecuzione; 
 
  Visto il vigente Codice per la marina  mercantile  ed  il  relativo
regolamento per la sua esecuzione; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta l'assoluta necessita' ed  urgenza  di  stabilire  speciali
norme per le navi  nazionali  che  navigano  sui  fiumi  dell'Estremo
Oriente aperti al traffico internazionale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  dei  Ministri  per  gli  affari  esteri  e  per  le
comunicazioni, di concerto con i Ministri per  la  marina  e  per  la
giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le navi nazionali addette a servizi locali sui  fiumi  dell'Estremo
Oriente  aperti  al  traffico  internazionale  sono   soggette   alle
disposizioni che regolano il naviglio marittimo nazionale  all'estero
salvo quanto e' stabilito negli articoli seguenti.