stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 dicembre 1930, n. 1944

Confisca dei beni senussiti in Cirenaica. (030U1944)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-3-1931 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;
Considerato che una lunga esperienza ha ormai dimostrato che la Confraternita senussita per la sua organizzazione interna e per il modo con cui svolge i propri rapporti col Governo della Cirenaica è irriducibile a forme di attività compatibili coll'esistenza dello Stato;
Considerato che tutti i tentativi fatti nel passato per ricondurre la Confraternita nell'ambito della legalità e al perseguimento dei fini leciti sono rimasti inefficaci per la pervicace ostilità all'Italia dei capi della Confraternita;
Considerato che le risorse economiche che la Senussia trae in Cirenaica dalle varie sue attività patrimoniali nonché dalle attività patrimoniali dei singoli membri della Famiglia senussita hanno sempre servito e tuttora servono ad alimentare la ribellione, e che perciò è necessario confiscarle a favore dello Stato; colla sola eccezione per quanto riguarda quei beni mobili e immobili aventi per propria natura una destinazione religiosa;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Tutti i beni mobili ed immobili a qualunque titolo spettanti alla Confraternita senussita in Cirenaica, o che comunque si trovino in suo possesso, sono trasferiti al demanio della Colonia, con l'osservanza delle norme seguenti.