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REGIO DECRETO 22 dicembre 1930, n. 1944

Confisca dei beni senussiti in Cirenaica. (030U1944)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 28-3-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania  e
della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013; 
 
  Considerato che una lunga esperienza ha  ormai  dimostrato  che  la
Confraternita senussita per la sua organizzazione interna  e  per  il
modo con cui svolge i propri rapporti col Governo della Cirenaica  e'
irriducibile a forme di attivita'  compatibili  coll'esistenza  dello
Stato; 
 
  Considerato che tutti i tentativi fatti nel passato per  ricondurre
la Confraternita nell'ambito della legalita' e al  perseguimento  dei
fini leciti  sono  rimasti  inefficaci  per  la  pervicace  ostilita'
all'Italia dei capi della Confraternita; 
 
  Considerato che le risorse  economiche  che  la  Senussia  trae  in
Cirenaica  dalle  varie  sue  attivita'  patrimoniali  nonche'  dalle
attivita' patrimoniali dei singoli membri  della  Famiglia  senussita
hanno sempre servito e tuttora servono ad alimentare la ribellione, e
che percio' e' necessario confiscarle a  favore  dello  Stato;  colla
sola eccezione per quanto riguarda quei beni mobili e immobili aventi
per propria natura una destinazione religiosa; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sentito il Consiglio superiore coloniale; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Tutti i beni mobili ed immobili a qualunque titolo  spettanti  alla
Confraternita senussita in Cirenaica, o che comunque  si  trovino  in
suo  possesso,  sono  trasferiti  al  demanio  della   Colonia,   con
l'osservanza delle norme seguenti.