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REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. 1939

Modifiche allo statuto della libera Università di Camerino. (030U1939)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  25-3-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della libera Università di Camerino, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato con Regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250, e 31 ottobre 1929, n. 2386;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Vedute le proposte avanzate dalle competenti autorità accademiche, perché l'Istituto superiore di medicina veterinaria di Camerino sia trasformato in Facoltà di medicina veterinaria ed aggregato come tale alla libera Università, e considerato pertanto che nelle norme dello statuto di quest'ultima devono essere inserite quelle concernenti l'ordinamento degli studi di medicina veterinaria, secondo le proposte a questo fine presentate in precedenza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della libera Università di Camerino, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato con Regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250, e 31 ottobre 1929, n. 2386, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Art. 2. - È sostituito col seguente:
«L'Università di Camerino comprende:
a) la Facoltà di giurisprudenza, la quale conferisce la laurea in giurisprudenza;
b) la Facoltà di chimica e farmacia, la quale conferisce:
la laurea in chimica;
la laurea in chimica e farmacia;
il diploma in farmacia;
c) la Facoltà di medicina veterinaria, la quale conferisce la laurea in medicina veterinaria».
Art. 3. - Le lettere b) e c) sono modificate nel modo seguente:
«b) di sei membri, eletti dal Collegio generale dei professori, due per ogni Facoltà;
c) di un rappresentante del Governo, designato dal Ministro per l'educazione nazionale».

Art.

7. - Nel primo comma alla parola «due» è sostituita la parola «tre». Dopo l'art. 9 il titolo della Sezione lª del Capo II è cosi modificato: «Disposizioni comuni alle tre Facoltà».

Art. 1

Art. 10. - Il primo comma è sostituito col seguente: «Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in giorni distinti; alle istituzioni di diritto privato ed a quegli insegnamenti fondamentali della Facoltà di medicina veterinaria che siano impartiti da professori di ruolo debbono essere dedicate almeno quattro ore settimanali».

Art. 17. - Nel primo comma, dopo la parola Università, sono aggiunte le seguenti: «o da un altro Istituto di istruzione superiore».

Dopo l'art. 43 sono inseriti, col titolo «Sezione IV - Facoltà di medicina veterinaria» i seguenti nuovi articoli 44, 45 e 46, spostandosi in conseguenza la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

«Art. 44. - Il corso degli studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria è di quattro anni.

Art. 45. - Fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, gl'insegnamenti della Facoltà di medicina veterinaria, tenuto conto dello stato di fatto attuale, sono i seguenti:

1. Anatomia descrittiva (biennale);

2. Anatomia topografica;

3. Istologia ed embriologia (biennale);

4. Botanica;

5. Zoologia ed anatomia comparata;

6. Chimica generale inorganica ed organica;

7. Fisica generale;

8. Fisiologia degli animali domestici (biennale);

9. Zootecnia ed igiene zootecnica;

10. Ezoognosia;

11. Patologia generale;

12. Anatomia patologica (ispezione delle carni);

13. Patologia e clinica medica e polizia sanitaria (biennale) - (due esami speciali);

14. Patologia e clinica chirurgica e medicina operatoria (biennale) - (due esami speciali);

15. Legislazione sanitaria e vizi redibitori;

16. Podologia ed ostetricia;

17. Farmacologia e farmacoterapia veterinaria;

18. Bacteriologia e immunologia;

19. Economia rurale e bromatologia veterinaria.

Art. 46. - Il piano di studi da consigliare agli studenti per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria è proposto dalla Facoltà e comunicato mediante il manifesto annuale.

Lo studente può modificare il piano degli studi proposto, purché prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 18 insegnamenti scelti fra quelli indicati all'art. 45 o anche fra quelli di altre Facoltà della stessa Università, ad esempio: chimica biologica, igiene, chimica agraria, lingua tedesca, ecc. I corsi di altre Facoltà non possono in ogni caso essere superiore a tre».

Art. 61 (già 58). - Nel primo comma, dopo la parola «Università» sono cancellate le parole «le quali» ed inserite le parole «o da altri Istituti superiori, che».

Art. 69 (già 66). - Nel primo comma sono aggiunte in fine le parole «e per gli Istituti superiori Regi di medicina veterinaria».


La tabella I, relativa ai posti di ruolo dei professori, è sostituita con la seguente:



« Facoltà di giurisprudenza . . . . . . . n. 10
Facoltà di chimica e farmacia . . . . . » 9
Facoltà di medicina veterinaria . . . . » 6 ».


Nella tabella V, relativa allo stipendio annuo del personale di amministrazione e subalterno, dopo l'indicazione dello stipendio dell'applicato, sono inserite le seguenti due indicazioni:


« Maniscalco . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
Infermiere . . . . . . . . . . . . . . . » 5.000 ».


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

Atti del Governo, registro 306, foglio 18. - Mancini.