stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. 1939

Modifiche allo statuto della libera Università di Camerino. (030U1939)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 25-3-1931
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della libera Universita' di  Camerino,  approvato
con R. decreto 13 ottobre  1927,  n.  2838,  e  modificato  con  Regi
decreti 20 settembre 1928, n. 2250, e 31 ottobre 1929, n. 2386; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
 
  Vedute le proposte avanzate dalle competenti autorita' accademiche,
perche' l'Istituto superiore di medicina veterinaria di Camerino  sia
trasformato in Facolta' di medicina  veterinaria  ed  aggregato  come
tale alla libera Universita', e considerato pertanto che nelle  norme
dello  statuto  di  quest'ultima  devono   essere   inserite   quelle
concernenti  l'ordinamento  degli  studi  di  medicina   veterinaria,
secondo le proposte a questo fine presentate in precedenza; 
 
  Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della libera Universita' di Camerino, approvato  con  R.
decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato con  Regi  decreti  20
settembre 1928, n. 2250, e 31 ottobre 1929, n. 2386, e' ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
  Art. 2. - E' sostituito col seguente: 
 
  «L'Universita' di Camerino comprende: 
 
    a) la Facolta' di giurisprudenza, la quale conferisce  la  laurea
in giurisprudenza; 
 
    b) la Facolta' di chimica e farmacia, la quale conferisce: 
 
  la laurea in chimica; 
 
  la laurea in chimica e farmacia; 
 
  il diploma in farmacia; 
 
    c) la Facolta' di medicina veterinaria, la  quale  conferisce  la
laurea in medicina veterinaria». 
 
  Art. 3. - Le lettere b) e c) sono modificate nel modo seguente: 
 
  «b) di sei membri, eletti dal Collegio generale dei professori, due
per ogni Facolta'; 
 
  c) di un rappresentante del Governo,  designato  dal  Ministro  per
l'educazione nazionale». 
 
  Art. 7. - Nel primo comma alla parola «due» e' sostituita la parola
«tre». 
 
  Dopo l'art. 9 il titolo della  Sezione  lª  del  Capo  II  e'  cosi
modificato: «Disposizioni comuni alle tre Facolta'». 
 
  Art. 10. -  Il  primo  comma  e'  sostituito  col  seguente:  «Allo
svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di tre ore
settimanali in giorni distinti; alle istituzioni di  diritto  privato
ed a quegli insegnamenti  fondamentali  della  Facolta'  di  medicina
veterinaria che siano impartiti da professori di ruolo debbono essere
dedicate almeno quattro ore settimanali». 
 
  Art. 17. - Nel  primo  comma,  dopo  la  parola  Universita',  sono
aggiunte  le  seguenti:  «o  da  un  altro  Istituto  di   istruzione
superiore». 
 
  Dopo l'art. 43 sono inseriti, col titolo «Sezione IV - Facolta'  di
medicina  veterinaria»  i  seguenti  nuovi  articoli  44,  45  e  46,
spostandosi in conseguenza la numerazione degli articoli successivi e
dei loro riferimenti: 
 
  «Art. 44. - Il corso degli studi per il conseguimento della  laurea
in medicina veterinaria e' di quattro anni. 
 
  Art. 45. - Fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto 22
dicembre 1927, n. 2678, gl'insegnamenti della  Facolta'  di  medicina
veterinaria, tenuto conto  dello  stato  di  fatto  attuale,  sono  i
seguenti: 
 
    1. Anatomia descrittiva (biennale); 
 
    2. Anatomia topografica; 
 
    3. Istologia ed embriologia (biennale); 
 
    4. Botanica; 
 
    5. Zoologia ed anatomia comparata; 
 
    6. Chimica generale inorganica ed organica; 
 
    7. Fisica generale; 
 
    8. Fisiologia degli animali domestici (biennale); 
 
    9. Zootecnia ed igiene zootecnica; 
 
    10. Ezoognosia; 
 
    11. Patologia generale; 
 
    12. Anatomia patologica (ispezione delle carni); 
 
    13. Patologia e clinica medica e polizia sanitaria  (biennale)  -
(due esami speciali); 
 
    14. Patologia  e  clinica  chirurgica   e   medicina   operatoria
(biennale) - (due esami speciali); 
 
    15. Legislazione sanitaria e vizi redibitori; 
 
    16. Podologia ed ostetricia; 
 
    17. Farmacologia e farmacoterapia veterinaria; 
 
    18. Bacteriologia e immunologia; 
 
    19. Economia rurale e bromatologia veterinaria. 
 
  Art. 46. - Il piano di studi da consigliare agli  studenti  per  il
conseguimento della laurea in medicina veterinaria e' proposto  dalla
Facolta' e comunicato mediante il manifesto annuale. 
 
  Lo studente puo' modificare il piano degli studi proposto,  purche'
prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 18 insegnamenti scelti
fra quelli indicati all'art. 45 o anche fra quelli di altre  Facolta'
della stessa Universita',  ad  esempio:  chimica  biologica,  igiene,
chimica agraria, lingua tedesca, ecc. I corsi di altre  Facolta'  non
possono in ogni caso essere superiore a tre». 
 
  Art. 61 (gia' 58). - Nel primo comma, dopo la parola  «Universita'»
sono cancellate le parole «le quali» ed  inserite  le  parole  «o  da
altri Istituti superiori, che». 
 
  Art. 69 (gia' 66). - Nel primo  comma  sono  aggiunte  in  fine  le
parole «e per gli Istituti superiori Regi di medicina veterinaria». 
 
 
  La tabella I,  relativa  ai  posti  di  ruolo  dei  professori,  e'
sostituita con la seguente: 
 
    

  « Facolta' di giurisprudenza  . . . . . . . n. 10
    Facolta' di chimica e farmacia  . . . . . »   9
    Facolta' di medicina veterinaria  . . . . »   6 ».

    
  Nella tabella V, relativa allo stipendio  annuo  del  personale  di
amministrazione e  subalterno,  dopo  l'indicazione  dello  stipendio
dell'applicato, sono inserite le seguenti due indicazioni: 
    

  « Maniscalco . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
    Infermiere . . . . . . . . . . . . . . . »  5.000 ».

    
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 20 novembre 1930 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 306, foglio 18. - Mancini.