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REGIO DECRETO 22 dicembre 1930, n. 1926

Norme relative all'arredamento degli alloggi non considerati di servizio nelle Colonie. (030U1926)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-3-1931 al: 23-6-1934
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia Eritrea;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia Italiana;
Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, sulla Tripolitania e Cirenaica;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2368, che dà facoltà ai Governi coloniali di acquistare mobili per l'arredamento delle abitazioni in uso degli impiegati civili;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'articolo del R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2368, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro per le colonie ha facoltà di autorizzare i Governi ad acquistare serie di mobilio per l'arredamento degli alloggi, non considerati di servizio, dei funzionari civili e militari che prestano servizio nelle Colonie. Il mobilio è ceduto in uso contro il pagamento del canone annuo del 10 per cento sul valore dell'inventario.

«I funzionari civili e militari trasferiti in Colonia, non potranno portare seco mobilio se preventivamente non ne avranno ottenuta autorizzazione dal Governo competente. Se tale autorizzazione venza negata dal Governo coloniale, nessun compenso è dovuto a questo titolo al funzionario trasferito».