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REGIO DECRETO 22 dicembre 1930, n. 1926

Norme relative all'arredamento degli alloggi non considerati di servizio nelle Colonie. (030U1926)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-3-1931
al: 23-6-1934
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 24 maggio 1903,  n.  205,  per  l'ordinamento  della
Colonia Eritrea; 
 
  Vista la legge 5 aprile  1908,  n.  161,  per  l'ordinamento  della
Somalia Italiana; 
 
  Vista la legge 26  giugno  1927,  n.  1013,  sulla  Tripolitania  e
Cirenaica; 
 
  Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505; 
 
  Visto il R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2368, che da' facolta'  ai
Governi  coloniali  di  acquistare  mobili  per  l'arredamento  delle
abitazioni in uso degli impiegati civili; 
 
  Sentito il Consiglio superiore coloniale; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
colonie, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  L'articolo del R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2368, e'  sostituito
dal seguente: 
 
  «Il Ministro per le colonie ha facolta' di autorizzare i Governi ad
acquistare serie di mobilio  per  l'arredamento  degli  alloggi,  non
considerati  di  servizio,  dei  funzionari  civili  e  militari  che
prestano servizio nelle Colonie. Il mobilio e' ceduto in  uso  contro
il  pagamento  del  canone  annuo  del  10  per  cento   sul   valore
dell'inventario. 
 
  «I funzionari civili e militari trasferiti in Colonia, non potranno
portare seco mobilio  se  preventivamente  non  ne  avranno  ottenuta
autorizzazione dal Governo competente. Se tale  autorizzazione  venza
negata dal Governo coloniale, nessun  compenso  e'  dovuto  a  questo
titolo al funzionario trasferito».