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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1925

Modifiche allo statuto della Regia università di Messina. (030U1925)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  7-3-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Messina approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2798;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche dell'Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Messina approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2798, è modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 25 e 28.
In conseguenza della soppressione dei predetti articoli e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art.

3. - Il primo comma è così modificato: «All'atto della immatricolazione ogni studente riceve dalla segreteria, oltre alla tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno vengono segnati dalla segreteria i corsi che lo studente dichiara di voler seguire».

Art. 1

Art. 15. - È sostituito con il seguente:

«Le materie di insegnamento nella Facoltà di giurisprudenza sono le seguenti:

1. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto privato;

2. Filosofia del diritto;

3. Istituzioni e storia di diritto romano;

4. Storia delle dottrine politiche;

5. Economia politica;

6. Statistica metodologica, demografica ed economica;

7. Diritto costituzionale;

8. Diritto civile (biennale);

9. Diritto commerciale;

10. Diritto romano (biennale);

11. Storia del diritto italiano (biennale);

12. Scienza delle finanze e diritto finanziario;

13. Diritto ecclesiastico;

14. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (biennale);

15. Diritto processuale civile e ordinamento giudiziario;

16. Diritto penale e processuale penale (biennale);

17. Diritto internazionale (biennale);

18. Medicina legale;

19. Diritto marittimo;

20. Diritto corporativo».

Art. 18. - Il secondo comma è sostituito con il seguente:

«Su proposta della Facoltà, il rettore nomina il direttore che dura in carica un triennio ed è rieleggibile».

Art. 22. - È sostituito con il seguente:

«Le materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:

1. Fisica (corso per gli studenti di medicina);

2. Chimica generale;

3. Chimica organica;

4. Botanica;

5. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;

6. Anatomia umana normale (sistematica, istologia e embriologia);

7. Anatomia topografica;

8. Fisiologia sperimentale;

9. Chimica biologica;

10. Farmacologia e terapia;

11. Immunologia e sierologia;

12. Patologia generale;

13. Anatomia e istologia patologica;

14. Igiene (e medicina preventiva);

15. Patologia speciale medica dimostrativa;

16. Patologia speciale chirurgica dimostrativa;

17. Clinica medica generale e semeiotica;

18. Clinica chirurgica generale (traumatologia e semeiotica);

19. Medicina operatoria;

20. Clinica ostetrico-ginecologica;

21. Clinica oculistica;

22. Clinica dermosifilopatica;

23. Clinica delle malattie nervose e mentali;

24. Clinica pediatrica;

25. Otorinolaringoiatria;

26. Odontoiatria e protesi dentaria;

27. Radiologia;

28. Medicina legale;

29. Patologia esotica e coloniale;

30. Malattie del lavoro.

Gli insegnamenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono dati nella Facoltà di scienze.

Per la chimica generale, la chimica organica, la botanica, la zoologia, anatomia e fisiologia comparate, gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia seguono i corsi in comune con quelli della Facoltà di scienze; per la fisica viene impartito per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia un insegnamento speciale della durata di un solo anno accademico.

Gl'insegnamenti di clinica medica e clinica chirurgica sono triennali, quelli di anatomia descrittiva, fisiologia sperimentale e anatomia e istologia patologica sono biennali.

Gl'insegnamenti di chimica biologica, immunologia e sierologia, otorinolaringoiatria, patologia esotica e coloniale e odontoiatria sono semestrali. Tutti gli altri insegnamenti sono annuali».

Art. 23. - Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. Il numero degli esami, che devono essere superati dagli studenti in medicina e chirurgia per essere ammessi all'esame di laurea, da «22» è portato a «24»;

II. Il secondo comma è sostituito con il seguente:

«Lo studente non può tuttavia essere ammesso agli esami di profitto nelle cliniche generali o speciali se prima non abbia superato quelli di anatomia umana normale, di fisiologia e di patologia generale, né può essere ammesso agli esami di profitto, di clinica medica e di clinica chirurgica, se, oltre agli esami nelle materie suddette, non abbia superato anche quello di anatomia e istologia patologica».

Art. 24. - È aggiunto il seguente periodo:

«Anche obbligatorie sono le esercitazioni nei laboratori e nelle cliniche per le materie cui gli studenti sono iscritti».

Art. 25 (già 26). - Nell'elenco delle lauree conferite dalla Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali sono soppresse le seguenti:

«f) laurea in fisica e scienze naturali;

h) laurea in scienze naturali e geografia».

In conseguenza delle suddette soppressioni la laurea in chimica e scienze naturali passa alla lettera f).

Art. 26 (già 27). - Sono apportate le seguenti modifiche:

Nell'elenco delle materie di insegnamento della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

I. L'insegnamento di «geografia descrittiva e politica» di cui al n. 24, è soppresso e in sua vece è istituito l'insegnamento di «elettrochimica»;

II. La denominazione dell'insegnamento di «geografia matematica astronomica e cartografica», di cui al n. 25, è modificata in quella di «geografia»;

III. Nell'elenco degli insegnamenti di altre Facoltà, dei quali si vale la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, le denominazioni degli insegnamenti di «anatomia umana normale (descrittiva microscopica e topografica)» di «fisiologia sperimentale e chimica biologica» e di «statistica» sono modificate rispettivamente in quelle di «anatomia umana normale (sistematica, istologia ed embriologia)»; di «chimica biologica»; e di «statistica metodologica, demografica ed economica»; ed è aggiunto, col n. 9, l'insegnamento di «igiene (e medicina preventiva)»;

IV. Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

«Il professore di chimica farmaceutica è aggregato alla Facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali».

Art. 27 (già 29) è sostituito con il seguente:

«Nel manifesto annuale è indicato l'ordine degli studi proposto dalla Facoltà per il conseguimento delle lauree di cui all'art. 25.

Gli studenti possono modificare i piani di studio consigliati, purché soddisfino alle condizioni seguenti:

a) Per la laurea in matematica: seguano i corsi e superino gli esami in almeno dodici materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 14, 20 e 22 del comma 1° dell'art. 26 e al n. 7 del secondo comma dello stesso articolo e seguano per un anno gli esercizi di fisica.

b) Per la laurea in fisica: seguano i corsi e superino gli esami in almeno dodici materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 14, 17, 19, 20, 23 e 24 del comma 1° dell'art. 26 e seguano per due anni gli esercizi di fisica e per un anno gli esercizi, di chimica. Gli aspiranti alla laurea in fisica non potranno frequentare gli esercizi di fisica del secondo biennio se non abbiano superato gli esami sugli esercizi di fisica del primo biennio.

c) Per la laurea in chimica: seguano i corsi e superino gli esami in almeno 11 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 11 a 21 e 24 del comma 1° dell'art. 26 e quelle indicate ai numeri 2, 3, 5, 6 e 9 del secondo comma dello stesso articolo e seguano per un quadriennio gli esercizi di chimica, per un anno gli esercizi di fisica, per due anni gli esercizi di chimica farmaceutica. Gli aspiranti alla laurea in chimica non potranno frequentare gli esercizi di chimica relativi al 3° anno se non abbiano superato gli esami sugli esercizi di chimica del primo biennio. Per gli esercizi di chimica farmaceutica non potranno frequentare quelli del secondo anno se non abbiano superato gli esami sugli esercizi del primo anno.

d) Per la laurea in scienze naturali: seguano i corsi e superino gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 5, 11 a 19, 21, 23 a 27 del comma 1° dell'art. 26 e quelle indicate ai numeri 1 a 4 del secondo comma dello stesso articolo, e seguano gli esercizi indicati dalla Facoltà.

e) Per la laurea in fisica e matematica: seguano i corsi e superino gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 4, 6 a 14, 19, 20, 22, 23 e 24 del primo comma dell'art. 26 e seguano per un biennio gli esercizi di fisica e per un anno gli esercizi di chimica. Gli aspiranti alla laurea in fisica e matematica non potranno frequentare gli esercizi di fisica del 2° biennio se non abbiano superato gli esami sugli esercizi di fisica del 1° biennio.

f) Per la laurea in chimica e scienze naturali: seguano i corsi e superino gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 5, 11 a 19, 21, 23 a 27 del comma primo dell'art. 26 e quelle indicate ai numeri 1 a 6 e 9 del secondo comma dello stesso articolo e seguano gli esercizi indicati dalla Facoltà. Gli aspiranti alla laurea in chimica e scienze naturali non potranno frequentare gli esercizi di chimica del 3° anno se non abbiano superato gli esami sugli esercizi di chimica del 1° biennio. Per gli esercizi di chimica farmaceutica, non potranno frequentare quelli del 2° anno, se non abbiano superato gli esami sugli esercizi del 1° anno».

Art. 28 (già 30). - Sono apportate le seguenti modifiche:

I. Le parole «nel R. decreto-legge 7 ottobre 1926, numero 1977», sono sostituite con le parole: «nel R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590».

II. Nell'elenco degl'insegnamenti che si impartiscono nel biennio di studi propedeutici per l'ingegneria sono aggiunti col n. 9 gli «esercizi di fisica».

Dopo il suddetto articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 29. - Per la iscrizione dei laureati al conseguimento di una nuova laurea nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali valgono le seguenti norme, che possono essere modificate a vantaggio del richiedente quando questi dimostri di possedere, oltre la laurea, speciali requisiti di studi.

a) Per la laurea in matematica:

i laureati in fisica, in fisica e matematica e gli ingegneri possono essere iscritti al 4° anno, i laureati in chimica, in scienze naturali, in chimica e scienze naturali, in chimica e farmacia al 2° anno.

b) Per la laurea in fisica:

i laureati in matematica, in fisica e matematica e gli ingegneri possono essere iscritti al 3° anno, i laureati in chimica, in scienze naturali, in chimica e scienze naturali, in chimica e farmacia, in medicina e chirurgia al 2° anno.

c) Per la laurea in chimica:

i laureati in chimica e scienze naturali e in chimica e farmacia possono essere iscritti al 4° anno.

I laureati in matematica, in fisica, in fisica e matematica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, gli ingegneri e i diplomati in farmacia possono essere iscritti al 3° anno.

d) Per la laurea in scienze naturali:

i laureati in chimica e scienze naturali possono essere iscritti al 4° anno.

I laureati in chimica, in chimica e farmacia, in medicina e chirurgia possono essere iscritti al 3° anno.

I laureati in matematica, in fisica e matematica, in fisica e i diplomati in farmacia al 2° anno.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione».

Art. 31. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Scuola di farmacia sono apportate le seguenti modifiche:

I. Nell'insegnamento di cui al n. 44 «zoologia, anatomia e fisiologia comparate (corso per gli studenti di medicina)» sono soppresse le parole «corso per gli studenti di medicina».

II. La denominazione dell'insegnamento di «fisiologia sperimentale e chimica biologica (biennale)» di cui al n. 15, è modificata in quella di «chimica biologica».

III. È aggiunto col n. 16 l'insegnamento di «tecnica farmaceutica».

Art. 32 (già 33). - Gli ultimi due commi sono sostituiti con i seguenti:

«Gli aspiranti alla laurea devono seguire, durante un quadriennio, i corsi e superare gli esami in almeno tredici materie, scelte fra quelle indicate nel primo comma dell'articolo precedente, devono seguire per un anno gli esercizi di fisica, per un triennio gli esercizi di chimica generale, per un triennio gli esercizi di chimica farmaceutica, per un anno gli esercizi di farmacognosia e compiere un anno di pratica farmaceutica. Non potranno essere iscritti agli esercizi del 3° anno di chimica generale e di chimica farmaceutica se non abbiano superato gli esami sugli esercizi del 1° biennio.

Gli aspiranti al diploma devono seguire per un triennio i corsi e superare gli esami in almeno otto materie, scelte fra quelle indicate nel primo comma dell'articolo precedente, devono seguire per un anno gli esercizi di chimica inorganica ed organica, per un triennio gli esercizi di chimica farmaceutica e per un anno gli esercizi di farmacognosia e compiere un anno di pratica farmaceutica. Non potranno essere iscritti agli esercizi del 3° anno di chimica farmaceutica se non abbiano superato gli esami sugli esercizi del 1° biennio».

Dopo il suddetto articolo è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 33. - Per la iscrizione dei laureati al conseguimento della laurea in chimica e farmacia o del diploma in farmacia, valgono le seguenti norme che possono, essere modificate, a vantaggio del richiedente, quando questi dimostri di possedere, oltre la laurea, speciali requisiti di studio:

I laureati in chimica e in chimica industriale di regola sono ammessi al 3° anno per il diploma in farmacia.

I laureati in chimica pura ed in chimica industriale sono ammessi al 5° anno per la laurea in chimica e farmacia quando comprovino di avere frequentato almeno 13 corsi fra quelli elencati all'art. 31 ed i relativi esercizi.

I laureati in fisica, ingegneria, scienze naturali, lauree miste, sono di regola ammessi al 2° anno per la laurea in chimica e farmacia.

I diplomati in farmacia sono ammessi al 3° anno per la laurea in chimica e farmacia.

I laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, agraria, sono di regola ammessi al 2° anno per la laurea in chimica e farmacia.

I laureati in fisica, ingegneria, scienze naturali, lauree miste, medicina e chirurgia sono ammessi al 3° anno per il diploma in farmacia se hanno seguito almeno per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica ed i relativi esercizi, in caso diverso sono ammessi al 2° anno.

I laureati in medicina veterinaria ed in agraria sono ammessi al 2° anno per il diploma in farmacia.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguita tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione».

Art. 37. - È sostituito con il seguente:

«Gli aspiranti ai benefizi della Cassa scolastica, per i quali valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del regolamento generale universitario, hanno obbligo di sostenere gli esami nelle materie indicate nei piani di studio consigliati dalle singole Facoltà e Scuole ovvero in un numero corrispondente di materie».

Art. 39. - È sostituito con il seguente:

«La Commissione per l'esame di licenza dal biennio degli studi propedeutici di ingegneria è composta di cinque membri. Tre di essi sono professori della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali della Regia università e gli altri due sono designati dal Ministro per l'educazione nazionale tra i professori di ruolo del corso di applicazione presso le Scuole d'ingegneria».

Art. 44. - Al penultimo comma è aggiunto il seguente periodo:

«Il candidato ha però facoltà di sostenere l'esame di laurea in unica seduta alla fine del 5° anno».

Art. 45. - Sono apportate le seguenti modifiche:

I. Nel numero 1° alle parole «analisi quantitativa» sono sostituite le parole «analisi qualitativa».

Il. Al penultimo comma è aggiunto il seguente periodo:

«Il candidato ha però facoltà di sostenere l'esame di diploma in unica seduta alla fine del 4° anno».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

Atti del Governo, registro 305, foglio 75. - Mancini.