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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1925

Modifiche allo statuto della Regia università di Messina. (030U1925)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 7-3-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Messina approvato  con
R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2798; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita'  di  Messina  approvato  con  R.
decreto 13 ottobre 1927, n. 2798, e' modificato nel modo seguente: 
 
  Sono soppressi gli articoli 25 e 28. 
 
  In conseguenza della soppressione dei  predetti  articoli  e  delle
aggiunte che saranno disposte  e'  modificata  la  numerazione  degli
articoli successivi e dei loro riferimenti. 
 
  Art. 3. - Il primo comma e' cosi' modificato: 
 
    «All'atto  della  immatricolazione  ogni  studente  riceve  dalla
segreteria, oltre alla tessera di cui  all'art.  69  del  regolamento
generale universitario, un libretto di  iscrizione,  nel  quale  ogni
anno vengono  segnati  dalla  segreteria  i  corsi  che  lo  studente
dichiara di voler seguire». 
 
  Art. 15. - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Le materie di insegnamento nella Facolta' di  giurisprudenza  sono
le seguenti: 
 
   1. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni  di  diritto
privato; 
 
   2. Filosofia del diritto; 
 
   3. Istituzioni e storia di diritto romano; 
 
   4. Storia delle dottrine politiche; 
 
   5. Economia politica; 
 
   6. Statistica metodologica, demografica ed economica; 
 
   7. Diritto costituzionale; 
 
   8. Diritto civile (biennale); 
 
   9. Diritto commerciale; 
 
  10. Diritto romano (biennale); 
 
  11. Storia del diritto italiano (biennale); 
 
  12. Scienza delle finanze e diritto finanziario; 
 
  13. Diritto ecclesiastico; 
 
  14.   Diritto   amministrativo   e   scienza   dell'amministrazione
(biennale); 
 
  15. Diritto processuale civile e ordinamento giudiziario; 
 
  16. Diritto penale e processuale penale (biennale); 
 
  17. Diritto internazionale (biennale); 
 
  18. Medicina legale; 
 
  19. Diritto marittimo; 
 
  20. Diritto corporativo». 
 
  Art. 18. - Il secondo comma e' sostituito con il seguente: 
 
  «Su proposta della Facolta', il rettore  nomina  il  direttore  che
dura in carica un triennio ed e' rieleggibile». 
 
  Art. 22. - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Le materie d'insegnamento della Facolta' di medicina  e  chirurgia
sono le seguenti: 
 
   1. Fisica (corso per gli studenti di medicina); 
 
   2. Chimica generale; 
 
   3. Chimica organica; 
 
   4. Botanica; 
 
   5. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate; 
 
   6. Anatomia umana normale (sistematica, istologia e embriologia); 
 
   7. Anatomia topografica; 
 
   8. Fisiologia sperimentale; 
 
   9. Chimica biologica; 
 
  10. Farmacologia e terapia; 
 
  11. Immunologia e sierologia; 
 
  12. Patologia generale; 
 
  13. Anatomia e istologia patologica; 
 
  14. Igiene (e medicina preventiva); 
 
  15. Patologia speciale medica dimostrativa; 
 
  16. Patologia speciale chirurgica dimostrativa; 
 
  17. Clinica medica generale e semeiotica; 
 
  18. Clinica chirurgica generale (traumatologia e semeiotica); 
 
  19. Medicina operatoria; 
 
  20. Clinica ostetrico-ginecologica; 
 
  21. Clinica oculistica; 
 
  22. Clinica dermosifilopatica; 
 
  23. Clinica delle malattie nervose e mentali; 
 
  24. Clinica pediatrica; 
 
  25. Otorinolaringoiatria; 
 
  26. Odontoiatria e protesi dentaria; 
 
  27. Radiologia; 
 
  28. Medicina legale; 
 
  29. Patologia esotica e coloniale; 
 
  30. Malattie del lavoro. 
 
  Gli insegnamenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono dati  nella
Facolta' di scienze. 
 
  Per la chimica generale,  la  chimica  organica,  la  botanica,  la
zoologia,  anatomia  e  fisiologia  comparate,  gli  studenti   della
Facolta' di medicina e chirurgia seguono i corsi in comune con quelli
della Facolta' di scienze; per la  fisica  viene  impartito  per  gli
studenti della Facolta'  di  medicina  e  chirurgia  un  insegnamento
speciale della durata di un solo anno accademico. 
 
  Gl'insegnamenti  di  clinica  medica  e  clinica  chirurgica   sono
triennali, quelli di anatomia descrittiva, fisiologia sperimentale  e
anatomia e istologia patologica sono biennali. 
 
  Gl'insegnamenti di chimica  biologica,  immunologia  e  sierologia,
otorinolaringoiatria, patologia esotica e  coloniale  e  odontoiatria
sono semestrali. Tutti gli altri insegnamenti sono annuali». 
 
  Art. 23. - Sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
  I. Il numero degli esami, che devono essere superati dagli studenti
in medicina e chirurgia per essere ammessi all'esame  di  laurea,  da
«22» e' portato a «24»; 
 
  II. Il secondo comma e' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente  non  puo'  tuttavia  essere  ammesso  agli  esami  di
profitto nelle cliniche  generali  o  speciali  se  prima  non  abbia
superato quelli  di  anatomia  umana  normale,  di  fisiologia  e  di
patologia generale, ne' puo' essere ammesso agli esami  di  profitto,
di clinica medica e di clinica chirurgica, se, oltre agli esami nelle
materie suddette, non abbia  superato  anche  quello  di  anatomia  e
istologia patologica». 
 
  Art. 24. - E' aggiunto il seguente periodo: 
 
  «Anche obbligatorie sono le esercitazioni nei  laboratori  e  nelle
cliniche per le materie cui gli studenti sono iscritti». 
 
  Art. 25 (gia' 26).  -  Nell'elenco  delle  lauree  conferite  dalla
Facolta' di scienze fisiche, matematiche e naturali sono soppresse le
seguenti: 
 
   «f) laurea in fisica e scienze naturali; 
 
    h) laurea in scienze naturali e geografia». 
 
  In conseguenza delle suddette soppressioni la laurea in  chimica  e
scienze naturali passa alla lettera f). 
 
  Art. 26 (gia' 27). - Sono apportate le seguenti modifiche: 
 
  Nell'elenco delle materie di insegnamento della Facolta' di scienze
fisiche, matematiche e naturali: 
 
     I. L'insegnamento di «geografia descrittiva e politica»  di  cui
al n. 24, e' soppresso e in sua vece e' istituito  l'insegnamento  di
«elettrochimica»; 
 
    II. La denominazione dell'insegnamento di  «geografia  matematica
astronomica e cartografica», di cui al n. 25, e' modificata in quella
di «geografia»; 
 
    III. Nell'elenco degli insegnamenti di altre Facolta', dei  quali
si vale la Facolta' di scienze fisiche, matematiche  e  naturali,  le
denominazioni  degli  insegnamenti   di   «anatomia   umana   normale
(descrittiva microscopica e topografica)» di «fisiologia sperimentale
e   chimica   biologica»   e   di   «statistica»   sono    modificate
rispettivamente in quelle di «anatomia  umana  normale  (sistematica,
istologia ed embriologia)»; di «chimica biologica»; e di  «statistica
metodologica, demografica ed economica»; ed e' aggiunto,  col  n.  9,
l'insegnamento di «igiene (e medicina preventiva)»; 
 
    IV. Alla fine dell'articolo e' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Il professore di chimica farmaceutica e' aggregato  alla  Facolta'
di scienze fisiche matematiche e naturali». 
 
  Art. 27 (gia' 29) e' sostituito con il seguente: 
 
     «Nel manifesto annuale e' indicato l'ordine degli studi proposto
dalla Facolta' per il conseguimento delle lauree di cui all'art. 25. 
 
  Gli studenti possono modificare  i  piani  di  studio  consigliati,
purche' soddisfino alle condizioni seguenti: 
 
    a) Per la laurea in matematica: seguano i corsi  e  superino  gli
esami in almeno dodici materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1
a 14, 20 e 22 del comma 1° dell'art. 26 e al n. 7 del  secondo  comma
dello stesso articolo e seguano per un anno gli esercizi di fisica. 
 
    b) Per la laurea in fisica: seguano i corsi e superino gli  esami
in almeno dodici materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 14,
17, 19, 20, 23 e 24 del comma 1° dell'art. 26 e seguano per due  anni
gli esercizi di fisica e per un anno gli esercizi,  di  chimica.  Gli
aspiranti alla laurea in fisica non potranno frequentare gli esercizi
di fisica del secondo biennio se non abbiano superato gli esami sugli
esercizi di fisica del primo biennio. 
 
    c) Per la laurea in chimica: seguano i corsi e superino gli esami
in almeno 11 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 11 a  21  e
24 del comma 1° dell'art. 26 e quelle indicate ai numeri 2, 3, 5, 6 e
9  del  secondo  comma  dello  stesso  articolo  e  seguano  per   un
quadriennio gli esercizi di chimica, per  un  anno  gli  esercizi  di
fisica, per due  anni  gli  esercizi  di  chimica  farmaceutica.  Gli
aspiranti  alla  laurea  in  chimica  non  potranno  frequentare  gli
esercizi di chimica relativi al 3° anno se non abbiano  superato  gli
esami sugli esercizi di chimica del primo biennio. Per  gli  esercizi
di chimica farmaceutica non potranno frequentare quelli  del  secondo
anno se non abbiano superato gli esami sugli esercizi del primo anno. 
 
    d) Per la laurea in scienze naturali: seguano i corsi e  superino
gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle indicate  ai  numeri
5, 11 a 19, 21, 23 a 27 del comma 1° dell'art. 26 e  quelle  indicate
ai numeri 1 a 4 del secondo comma dello stesso  articolo,  e  seguano
gli esercizi indicati dalla Facolta'. 
 
    e) Per la laurea in  fisica  e  matematica:  seguano  i  corsi  e
superino gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle indicate ai
numeri 1 a 4, 6 a 14, 19, 20, 22, 23 e 24 del primo  comma  dell'art.
26 e seguano per un biennio gli esercizi di fisica e per un anno  gli
esercizi di chimica. Gli aspiranti alla laurea in fisica e matematica
non potranno frequentare gli esercizi di fisica del 2° biennio se non
abbiano superato gli esami sugli esercizi di fisica del 1° biennio. 
 
    f) Per la laurea in chimica e scienze naturali: seguano i corsi e
superino gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle indicate ai
numeri 5, 11 a 19, 21, 23 a 27 del comma primo dell'art. 26 e  quelle
indicate ai numeri 1 a 6 e 9 del secondo comma dello stesso  articolo
e seguano gli esercizi indicati dalla Facolta'.  Gli  aspiranti  alla
laurea in chimica e scienze naturali  non  potranno  frequentare  gli
esercizi di chimica del 3° anno se non  abbiano  superato  gli  esami
sugli esercizi di chimica del 1° biennio. Per gli esercizi di chimica
farmaceutica, non potranno frequentare quelli del  2°  anno,  se  non
abbiano superato gli esami sugli esercizi del 1° anno». 
 
  Art. 28 (gia' 30). - Sono apportate le seguenti modifiche: 
 
    I. Le parole «nel R. decreto-legge 7 ottobre 1926, numero  1977»,
sono sostituite con le parole: «nel R. decreto-legge 14 giugno  1928,
n. 1590». 
 
    II. Nell'elenco degl'insegnamenti che si impartiscono nel biennio
di studi propedeutici per l'ingegneria sono aggiunti  col  n.  9  gli
«esercizi di fisica». 
 
  Dopo il suddetto articolo e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 29. - Per la iscrizione dei laureati al conseguimento di  una
nuova  laurea  nella  Facolta'  di  scienze  fisiche,  matematiche  e
naturali valgono le seguenti norme, che possono essere  modificate  a
vantaggio del richiedente quando questi dimostri di possedere,  oltre
la laurea, speciali requisiti di studi. 
 
    a) Per la laurea in matematica: 
 
  i laureati in fisica,  in  fisica  e  matematica  e  gli  ingegneri
possono essere iscritti al 4° anno, i laureati in chimica, in scienze
naturali, in chimica e scienze naturali, in chimica e farmacia al  2°
anno. 
 
    b) Per la laurea in fisica: 
 
  i laureati in matematica, in fisica e matematica  e  gli  ingegneri
possono essere iscritti al 3° anno, i laureati in chimica, in scienze
naturali, in chimica e scienze naturali, in chimica  e  farmacia,  in
medicina e chirurgia al 2° anno. 
 
    c) Per la laurea in chimica: 
 
  i laureati in chimica e scienze naturali e in  chimica  e  farmacia
possono essere iscritti al 4° anno. 
 
  I laureati in matematica, in fisica, in  fisica  e  matematica,  in
scienze  naturali,  in  medicina  e  chirurgia,  gli  ingegneri  e  i
diplomati in farmacia possono essere iscritti al 3° anno. 
 
    d) Per la laurea in scienze naturali: 
 
  i laureati in chimica e scienze naturali possono essere iscritti al
4° anno. 
 
  I laureati in  chimica,  in  chimica  e  farmacia,  in  medicina  e
chirurgia possono essere iscritti al 3° anno. 
 
  I laureati in matematica, in fisica e matematica,  in  fisica  e  i
diplomati in farmacia al 2° anno. 
 
  In ogni caso i richiedenti devono essere  forniti  del  diploma  di
maturita' classica o scientifica conseguito tanti anni  prima  quanti
sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione». 
 
  Art. 31. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Scuola di
farmacia sono apportate le seguenti modifiche: 
 
    I. Nell'insegnamento di  cui  al  n.  44  «zoologia,  anatomia  e
fisiologia comparate (corso  per  gli  studenti  di  medicina)»  sono
soppresse le parole «corso per gli studenti di medicina». 
 
    II.   La   denominazione   dell'insegnamento    di    «fisiologia
sperimentale e chimica biologica (biennale)» di  cui  al  n.  15,  e'
modificata in quella di «chimica biologica». 
 
    III.  E'  aggiunto  col  n.   16   l'insegnamento   di   «tecnica
farmaceutica». 
 
  Art. 32 (gia' 33). - Gli ultimi due commi  sono  sostituiti  con  i
seguenti: 
 
  «Gli aspiranti alla laurea devono seguire, durante un  quadriennio,
i corsi e superare gli esami in almeno tredici  materie,  scelte  fra
quelle indicate nel  primo  comma  dell'articolo  precedente,  devono
seguire per un anno gli esercizi  di  fisica,  per  un  triennio  gli
esercizi di chimica generale, per un triennio gli esercizi di chimica
farmaceutica, per un anno gli esercizi di farmacognosia e compiere un
anno di pratica  farmaceutica.  Non  potranno  essere  iscritti  agli
esercizi del 3° anno di chimica generale e di chimica farmaceutica se
non abbiano superato gli esami sugli esercizi del 1° biennio. 
 
  Gli aspiranti al diploma devono seguire per un triennio i  corsi  e
superare gli esami in almeno otto materie, scelte fra quelle indicate
nel primo comma dell'articolo precedente, devono seguire per un  anno
gli esercizi di chimica inorganica ed organica, per un  triennio  gli
esercizi di chimica farmaceutica  e  per  un  anno  gli  esercizi  di
farmacognosia  e  compiere  un  anno  di  pratica  farmaceutica.  Non
potranno essere  iscritti  agli  esercizi  del  3°  anno  di  chimica
farmaceutica se non abbiano superato gli esami sugli esercizi del  1°
biennio». 
 
  Dopo il suddetto articolo e' aggiunto il seguente nuovo articolo: 
 
  «Art. 33. - Per la iscrizione dei laureati al  conseguimento  della
laurea in chimica e farmacia o del diploma in  farmacia,  valgono  le
seguenti norme  che  possono,  essere  modificate,  a  vantaggio  del
richiedente, quando questi dimostri di possedere,  oltre  la  laurea,
speciali requisiti di studio: 
 
  I laureati in chimica e  in  chimica  industriale  di  regola  sono
ammessi al 3° anno per il diploma in farmacia. 
 
  I laureati in chimica pura ed in chimica industriale  sono  ammessi
al 5° anno per la laurea in chimica e farmacia quando  comprovino  di
avere frequentato almeno 13 corsi fra quelli elencati all'art. 31  ed
i relativi esercizi. 
 
  I laureati in fisica, ingegneria, scienze naturali,  lauree  miste,
sono di regola ammessi  al  2°  anno  per  la  laurea  in  chimica  e
farmacia. 
 
  I diplomati in farmacia sono ammessi al 3° anno per  la  laurea  in
chimica e farmacia. 
 
  I laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria,  agraria,
sono di regola ammessi  al  2°  anno  per  la  laurea  in  chimica  e
farmacia. 
 
  I laureati in fisica, ingegneria, scienze naturali,  lauree  miste,
medicina e chirurgia sono ammessi  al  3°  anno  per  il  diploma  in
farmacia se hanno seguito almeno per un anno  il  corso  biennale  di
chimica farmaceutica ed i relativi esercizi,  in  caso  diverso  sono
ammessi al 2° anno. 
 
  I laureati in medicina veterinaria ed in agraria sono ammessi al 2°
anno per il diploma in farmacia. 
 
  In ogni caso i richiedenti devono essere  forniti  del  diploma  di
maturita' classica o scientifica conseguita tanti anni  prima  quanti
sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione». 
 
  Art. 37. - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Gli aspiranti ai benefizi della  Cassa  scolastica,  per  i  quali
valgono le  norme  dello  speciale  regolamento  stabilito  ai  sensi
dell'art. 98 del regolamento generale universitario, hanno obbligo di
sostenere gli esami  nelle  materie  indicate  nei  piani  di  studio
consigliati dalle singole Facolta'  e  Scuole  ovvero  in  un  numero
corrispondente di materie». 
 
  Art. 39. - E' sostituito con il seguente: 
 
  «La Commissione per l'esame di  licenza  dal  biennio  degli  studi
propedeutici di ingegneria e' composta di cinque membri. Tre di  essi
sono professori della Facolta'  di  scienze  fisiche,  matematiche  e
naturali della Regia universita' e gli altri due sono  designati  dal
Ministro per l'educazione nazionale tra i  professori  di  ruolo  del
corso di applicazione presso le Scuole d'ingegneria». 
 
  Art. 44. - Al penultimo comma e' aggiunto il seguente periodo: 
 
  «Il candidato ha pero' facolta' di sostenere l'esame di  laurea  in
unica seduta alla fine del 5° anno». 
 
  Art. 45. - Sono apportate le seguenti modifiche: 
 
    I.  Nel  numero  1°  alle  parole  «analisi  quantitativa»   sono
sostituite le parole «analisi qualitativa». 
 
    Il. Al penultimo comma e' aggiunto il seguente periodo: 
 
  «Il candidato ha pero' facolta' di sostenere l'esame di diploma  in
unica seduta alla fine del 4° anno». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
         Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1930 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 febbraio 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 305, foglio 75. - Mancini.