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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1916

Modifiche allo statuto della Regia università di Pisa. (030U1916)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  5-3-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Pisa, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225, 20 settembre 1928, n. 2251, e 31 ottobre 1929, n. 2473;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo

statuto della Regia università di Pisa, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225, 20 settembre 1928, n. 2251, e 31 ottobre 1929, n. 2473, è ulteriormente modificato nel modo seguente: Sono soppressi gli articoli 57, 64 a 74, 84, 142 a.147. In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che vengono disposte, è modificata la numerazione degli articoli e dei loro riferimenti.

Art. 1



Dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente:

«Art. 24. - Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio, che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purché prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissate per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma».

Art. 35 (già 34). È sostituito con il seguente:

«Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea se non avranno preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 16 materie delle quali 5 biennali, o in almeno 19 materie delle quali 2 biennali; le materie dovranno essere scelte fra quelle elencate nell'art. 33 o anche fra quelle di altre Facoltà. Il numero di materie di altre Facoltà non può essere mai superiore a tre e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà di giurisprudenza.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non si iscriva ad almeno tre materie>>.

Art. 38 (già 37). È sostituito con il seguente:

«I laureati e diplomati di altre Facoltà e Scuole possono, a giudizio della Facoltà che delibererà caso per caso, essere iscritti al secondo o al terzo anno di giurisprudenza sempre che siano provvisti del diploma di maturità classica conseguito tanti anni prima quanti sono gli anni di corso per i quali si consente l'abbreviazione.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui gli aspiranti sono forniti, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano degli studi».

Dopo l'art. 57 (già 56) sono inseriti i seguenti dal 58 al 69:

«Art. 58. - Gli insegnamenti delle materie indicate nell'articolo precedente vengono impartiti con lezioni cattedratiche, conferenze, colloqui ed esercitazioni.

Art. 59. - Lezioni, conferenze, colloqui, esercitazioni si svolgono sia nel palazzo della Regia università, sia nella Regia scuola normale superiore, sia negli Istituti scientifici seguenti:

1. Istituto di geografia generale;

2. Istituto di archeologia;

3. Istituto di glottologia sperimentale;

4. Istituto di paleografia e diplomatica;

5. Istituto di storia dell'arte.

Art. 60. - Gli studi per il conseguimento delle lauree, di cui all'art, 56, si compiono in quattro anni, divisi in due bienni.

Art. 61. - Per la validità del primo biennio è richiesta l'iscrizione e la frequenza a sette materie, delle quali tre biennali.

Per la validità del secondo biennio è richiesta la iscrizione e la frequenza a quattro materie annuali ovvero a due annuali e una biennale. Di queste materie una sola può essere fra le sette a cui lo studente sia stato iscritto nel primo biennio; una può essere scelta fra le discipline di altre Facoltà, previa approvazione della Facoltà di lettere e filosofia, la quale può eccezionalmente consentire che le discipline scelte in altra Facoltà siano due.

Perchè un anno accademico sia valido, lo studente deve essersi iscritto almeno a due corsi e averli frequentati con assiduità e diligenza.

Art. 62. - Lo studente è libero di ordinare i suoi studi sia nel primo che nel secondo biennio e quindi di frequentare quei corsi che ritenga più utili per la sua cultura, anche ripetendo l'iscrizione ad una medesima disciplina, dentro i limiti segnati dall'articolo precedente, purché il numero delle iscrizioni corrisponda, nel complesso, a quello proposto e salvo sempre quanto è stabilito negli articoli seguenti.

Egli può anche iscriversi a un numero di corsi superiore a quello che è richiesto per la validità sia dell'uno che dell'altro biennio: in questo caso però deve indicare entro il 15 gennaio quali corsi intenda frequentare con obbligo di esame.

Art. 63. - Gli esami sono dati per singole materie su programmi pubblicati dalla Facoltà al principio dell'anno. Tali programmi, oltre ai corsi da svolgersi dagli insegnanti, conterranno indicazioni di opere che il candidato deve interpretare e di argomenti e questioni di carattere fondamentale, che egli deve conoscere e sapere esporre e discutere.

Art. 64. - In corrispondenza con gli studi del primo biennio lo studente deve sostenere gli esami sul numero di corsi obbligatorio per il detto biennio e due prove scritte, una d'italiano, una di latino. Le prove scritte avranno la durata di cinque ore ciascuna e saranno giudicate con voto separato da quello dell'esame orale nella disciplina corrispondente: a questo esame il candidato non sarà ammesso se non abbia superato la prova scritta.

Art. 65. - In corrispondenza con gli studi del secondo biennio e dopo avere superato gli esami e le prove indicate nell'articolo precedente, lo studente deve sostenere gli esami sul numero di corsi obbligatorio per detto biennio. Sarà però dispensato dall'esame nella materia nella quale ha presentato il saggio, di cui all'articolo seguente: se di questa materia avesse seguito nel secondo biennio due corsi, sarà dispensato dall'esame in uno soltanto. Egli deve inoltre superare una prova orale di lingua inglese o tedesca dalla quale risulti che egli è sufficientemente preparato a leggere in dette lingue un libro relativo agli studi ai quali intende specialmente dedicarsi.

Art. 66. - Nel secondo biennio lo studente deve altresì presentare un saggio scritto, il cui argomento sia stato concordato con un insegnante della Facoltà e che questi abbia accettato. Il saggio non viene ammesso a discussione, se lo studente non abbia superato gli esami e le prove di cui all'art. 64 e la prova di lingua straniera.
Esso viene discusso innanzi a una Commissione, composta dall'insegnante che ha guidato il giovane nel lavoro e da altri quattro membri, che il presidente nomina udito quell'insegnante.

Art. 67. - Alla fine del quarto anno, lo studente potrà presentare la dissertazione scritta per la laurea. L'argomento della dissertazione può riferirsi a qualsiasi delle materie professate nella Facoltà, entro i limiti di cui all'articolo seguente, deve illustrare un particolare argomento in materia personale e meritare di essere ammesso a discussione, a giudizio di un professore ufficiale della Facoltà. Un lavoro non accettato da un professore non può essere presentato ad altri.

Prima di essere ammesso alla discussione della dissertazione lo studente deve avere superato tutti gli esami e le prove, di cui agli articoli precedenti.

Art. 68. - La dissertazione per il conseguimento della laurea in lettere dovrà riferirsi a discipline letterarie, storiche o geografiche; per il conseguimento della laurea in filosofia a discipline filosofiche.

Art. 69. - I laureati in lettere che aspirino alla laurea in filosofia, ovvero i laureati in filosofia che aspirino alla laurea in lettere, sono iscritti al quarto anno con l'obbligo della iscrizione, della frequenza e dell'esame almeno su tre materie filosofiche per la laurea in filosofia, e su tre materie letterarie, storiche o geografiche per la laurea in lettere, e con l'obbligo inoltre di presentare una dissertazione scritta per la nuova laurea alla quale aspirano».

Gli attuali articoli da 58 a 63 assumono la numerazione da 70 a 75.

Art. 76 (già 75). Il primo comma è così modificato:

«Alla Facoltà di lettere e filosofia è inoltre annessa una Scuola di perfezionamento in paleografia e diplomatica».

Dopo la Scuola di perfezionamento in clinica oculistica, e cioè dopo l'art. 135, viene aggiunta, con il relativo programma, la «Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro».

Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro.

«Art. 136. - La Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro ha la durata di due anni.

Il direttore della Clinica medica generale è il direttore della Scuola.

Art. 137. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Fisiologia, fisiopatologia ed organizzazione scientifica del lavoro;

2. Igiene del lavoro;

3. Avvelenamenti professionali;

4. Legislazione e questioni giuridiche attinenti alle malattie del lavoro;

5. Le malattie del lavoro ed i loro rapporti:

a) colla clinica e colla patologia medica;

b) colla clinica pediatrica;

c) colla clinica ostetrico-ginecologica;

d) colla clinica oculistica;

e) colla clinica dermosifilopatica;

f) colla clinica neuropatologica;

g) colla clinica otorinolaringoiatrica.

6. Gli infortuni del lavoro:

a) legislazione e questioni giuridiche attinenti agl'infortuni del lavoro nell'industria e nell'agricoltura;

b) gl'infortuni del lavoro ed i loro rapporti colla traumatologia, colla clinica oculistica, colla clinica neuropatologica, colla clinica otorinolaringoiatrica, colla radiologia;

c) la valutazione del danno negl'infortuni;

d) la prevenzione degl'infortuni;

7. L'opera assistenziale del medico nell'industria;

8. Le assicurazioni sociali:

a) contro la tubercolosi;

b) per l'invalidità e la vecchiaia;

c) contro la disoccupazione.

Art. 138. - I corsi sono tenuti da professori di ruolo col concorso eventuale del personale assistente effettivo dei singoli istituti e da liberi docenti.

I corsi teorici sono integrati da internati ed esercitazioni pratiche.

Art. 139. - Al termine del corso gli iscritti, che avranno superato una prova di esame, potranno essere ammessi all'esame di diploma, consistente nella discussione di una tesi scritta sulla medicina del lavoro. A coloro che otterranno l'approvazione, verrà rilasciato uno speciale diploma.

Art. 140. - In deroga all'art. 96 del presente statuto, le tasse per il corso di cui sopra sono fissate come segue: tassa di iscrizione L. 500; sopratassa d'esami L. 50; tassa di diploma L. 50».

Art. 146 (già 141). È sostituito con il seguente:

«Lo studente è libero di variare i piani di studio consigliati sostituendo ad una o più materie in essi indicate altre materie, purché soddisfi alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle indicate ai nn. 1 a 14 e 29 dell'art. 142;

per la laurea in fisica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle indicate ai nn. 1 a 7, 9 a 16, 20, 29 dell'art. 142 e il corso di elettrotecnica della Scuola d'ingegneria e frequenti per un anno il laboratorio di chimica e per un biennio quello di fisica sperimentale e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà;

per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie scelte fra quelle indicate ai nn. 1 a 3, 11, 14 a 20, 23, 28 dell'art. 142 e fra i corsi delle Scuole di farmacia, di agraria e di ingegneria, che saranno indicati dalla Facoltà nel manifesto annuale, ed inoltre frequenti per un anno il laboratorio di fisica, quello di chimica-fisica e quello di mineralogia, e per un quadriennio quello di chimica e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà;

per la laurea in scienze naturali: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle indicate ai nn. 11, 14 a 17, 19 a 23, 25 a 28, 30 dell'art. 142 e fra i corsi di geografia, geologia applicata e fisiologia umana di altre Facoltà e Scuole, e inoltre frequenti per un anno i laboratori di fisica, di chimica e due a scelta fra quelli di scienze naturali e per un biennio un altro laboratorio di scienze naturali e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà;

per la laurea mista in matematica e fisica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle indicate ai nn. 1 a 16, 20, 29 dell'art. 142 ed il corso di elettrotecnica della Scuola d'ingegneria e frequenti inoltre per un semestre il laboratorio di chimica e per un biennio quello di fisica e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà;

per la laurea mista in scienze naturali e chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle indicate ai nn. 11, 14 a 17, 19 a 23, 25 a 28 dell'art. 142 e frequenti, inoltre, almeno per un anno, tre laboratori di scienze naturali e quello di fisica e per un biennio quello di chimica e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà;

per la laurea mista in scienze naturali e geografia: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle indicate ai nn. 11, 14, 15, 19 a 23, 25, 27, 28,30, 32 dell'art. 142, geografia generale ed altre materie di altre Facoltà o Scuole che saranno indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà, e frequenti, inoltre, i laboratori di chimica, fisica, scienze naturali come per la laurea in scienze naturali».

Art. 153 (già 154). Nell'elenco degli insegnamenti particolari della Scuola di farmacia è soppresso l'insegnamento di «chimica organica» e sono aggiunti gli insegnamenti di «igiene» e di «zoologia, anatomia e fisiologia».

Art. 157 (già 158). È così modificato:

«Lo studente che aspira a conseguire il diploma in farmacia è libero di variare il piano di studi proposto purché segua almeno 10 materie scelte fra quelle della Scuola e quelle delle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami e frequenti per un triennio il laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica e per un anno quelli di botanica e di materia medica e farmacognosia e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Scuola».

Art. 158 (già 159). È modificato nel seguente modo:

«Lo studente che aspira a conseguire la laurea in chimica e farmacia è libero di variare il piano di studi proposto, purché si iscriva ad almeno 13 materie scelte fra quelle della Scuola e quelle delle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami e frequenti gli esercizi di laboratorio proposti dalla Scuola stessa>>.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX

Atti del Governo, registro 305, foglio 61. - Mancini.