stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1916

Modifiche allo statuto della Regia università di Pisa. (030U1916)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 5-3-1931
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Pisa, approvato con il
R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con Regi decreti 13
ottobre 1927, n. 2225, 20 settembre 1928, n. 2251, e 31 ottobre 1929,
n. 2473; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della  Regia  universita'  di  Pisa,  approvato  con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2225, 20 settembre 1928, n. 2251, e 31 ottobre 1929,
n. 2473, e' ulteriormente modificato nel modo seguente: 
 
  Sono soppressi gli  articoli  57,  64  a  74,  84,  142  a.147.  In
conseguenza  di  tali  soppressioni  e  delle  aggiunte  che  vengono
disposte, e' modificata la numerazione  degli  articoli  e  dei  loro
riferimenti. 
 
  Art. 1. - All'elenco delle Scuole di perfezionamento, annesse  alla
Facolta' di medicina e chirurgia, e'  aggiunta,  dopo  la  Scuola  di
perfezionamento in clinica oculistica, la «Scuola di  perfezionamento
in medicina del lavoro». 
 
  Dopo l'art. 23 e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 24. - Le Facolta' o Scuole  propongono  i  singoli  piani  di
studio, che vengono comunicati agli studenti  mediante  il  manifesto
annuale. Gli studenti  sono  liberi  di  variare  i  piani  proposti,
purche' prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di
materie fissate per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma». 
 
  Art. 35 (gia' 34). E' sostituito con il seguente: 
 
  «Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di  laurea  se
non avranno preso iscrizione e superato  gli  esami  di  profitto  in
almeno 16 materie delle quali 5 biennali,  o  in  almeno  19  materie
delle quali 2 biennali; le materie dovranno essere scelte fra  quelle
elencate nell'art. 33 o anche fra quelle di altre Facolta'. Il numero
di materie di altre Facolta' non puo' essere mai superiore a tre e la
loro scelta deve essere approvata dalla Facolta' di giurisprudenza. 
 
  Nessun anno di corso e' valido ove lo studente non  si  iscriva  ad
almeno tre materie>>. 
 
  Art. 38 (gia' 37). E' sostituito con il seguente: 
 
  «I laureati e diplomati di  altre  Facolta'  e  Scuole  possono,  a
giudizio  della  Facolta'  che  deliberera'  caso  per  caso,  essere
iscritti al secondo o al terzo  anno  di  giurisprudenza  sempre  che
siano provvisti del diploma di maturita'  classica  conseguito  tanti
anni prima quanti sono gli anni di corso  per  i  quali  si  consente
l'abbreviazione. 
 
  La Facolta', tenuto  conto  degli  studi  compiuti  e  degli  esami
superati per il conseguimento della laurea o del diploma di  cui  gli
aspiranti sono forniti, determina, caso per caso,  il  numero  minimo
degli insegnamenti che debbono essere seguiti e  formare  oggetto  di
esame, e consiglia il piano degli studi». 
 
  Dopo l'art. 57 (gia' 56) sono inseriti i seguenti dal 58 al 69: 
 
  «Art. 58. - Gli insegnamenti delle materie  indicate  nell'articolo
precedente vengono impartiti con lezioni  cattedratiche,  conferenze,
colloqui ed esercitazioni. 
 
  Art. 59. - Lezioni, conferenze, colloqui, esercitazioni si svolgono
sia nel palazzo della  Regia  universita',  sia  nella  Regia  scuola
normale superiore, sia negli Istituti scientifici seguenti: 
 
    1. Istituto di geografia generale; 
 
    2. Istituto di archeologia; 
 
    3. Istituto di glottologia sperimentale; 
 
    4. Istituto di paleografia e diplomatica; 
 
    5. Istituto di storia dell'arte. 
 
  Art. 60. - Gli studi per il  conseguimento  delle  lauree,  di  cui
all'art, 56, si compiono in quattro anni, divisi in due bienni. 
 
  Art. 61.  -  Per  la  validita'  del  primo  biennio  e'  richiesta
l'iscrizione  e  la  frequenza  a  sette  materie,  delle  quali  tre
biennali. 
 
  Per la validita' del secondo biennio e' richiesta la  iscrizione  e
la frequenza a quattro materie annuali ovvero a  due  annuali  e  una
biennale. Di queste materie una sola puo' essere fra le sette  a  cui
lo studente sia stato iscritto nel primo  biennio;  una  puo'  essere
scelta fra le discipline di altre Facolta', previa approvazione della
Facolta' di  lettere  e  filosofia,  la  quale  puo'  eccezionalmente
consentire che le discipline scelte in altra Facolta' siano due. 
 
  Perche' un anno accademico sia valido,  lo  studente  deve  essersi
iscritto almeno a due corsi e averli  frequentati  con  assiduita'  e
diligenza. 
 
  Art. 62. - Lo studente e' libero di ordinare i suoi studi  sia  nel
primo che nel secondo biennio e quindi di frequentare quei corsi  che
ritenga piu' utili per la sua cultura, anche  ripetendo  l'iscrizione
ad una medesima disciplina, dentro  i  limiti  segnati  dall'articolo
precedente, purche'  il  numero  delle  iscrizioni  corrisponda,  nel
complesso, a quello proposto e salvo sempre quanto e' stabilito negli
articoli seguenti. 
 
  Egli puo' anche iscriversi a un numero di corsi superiore a  quello
che e'  richiesto  per  la  validita'  sia  dell'uno  che  dell'altro
biennio: in questo caso pero' deve indicare entro il 15 gennaio quali
corsi intenda frequentare con obbligo di esame. 
 
  Art. 63. - Gli esami sono dati per  singole  materie  su  programmi
pubblicati dalla Facolta' al  principio  dell'anno.  Tali  programmi,
oltre ai corsi da svolgersi dagli insegnanti, conterranno indicazioni
di opere  che  il  candidato  deve  interpretare  e  di  argomenti  e
questioni di carattere fondamentale, che egli deve conoscere e sapere
esporre e discutere. 
 
  Art. 64. - In corrispondenza con gli studi  del  primo  biennio  lo
studente deve sostenere gli esami sul numero  di  corsi  obbligatorio
per il detto biennio e due prove  scritte,  una  d'italiano,  una  di
latino. Le prove scritte avranno la durata di cinque ore  ciascuna  e
saranno giudicate con voto separato da quello dell'esame orale  nella
disciplina corrispondente: a questo  esame  il  candidato  non  sara'
ammesso se non abbia superato la prova scritta. 
 
  Art. 65. - In corrispondenza con gli studi del  secondo  biennio  e
dopo avere superato gli  esami  e  le  prove  indicate  nell'articolo
precedente, lo studente deve sostenere gli esami sul numero di  corsi
obbligatorio per detto biennio.  Sara'  pero'  dispensato  dall'esame
nella  materia  nella  quale  ha  presentato  il   saggio,   di   cui
all'articolo seguente:  se  di  questa  materia  avesse  seguito  nel
secondo  biennio  due  corsi,  sara'  dispensato  dall'esame  in  uno
soltanto. Egli deve  inoltre  superare  una  prova  orale  di  lingua
inglese o tedesca dalla quale risulti che  egli  e'  sufficientemente
preparato a leggere in dette lingue un libro relativo agli  studi  ai
quali intende specialmente dedicarsi. 
 
  Art. 66. - Nel secondo biennio lo studente deve altresi' presentare
un saggio scritto, il cui  argomento  sia  stato  concordato  con  un
insegnante della Facolta' e che questi abbia accettato. Il saggio non
viene ammesso a discussione, se lo studente non  abbia  superato  gli
esami e le prove di cui all'art. 64 e la prova di  lingua  straniera.
Esso   viene   discusso   innanzi   a   una   Commissione,   composta
dall'insegnante che ha guidato il  giovane  nel  lavoro  e  da  altri
quattro membri, che il presidente nomina udito quell'insegnante. 
 
  Art. 67. - Alla fine del quarto anno, lo studente potra' presentare
la  dissertazione  scritta   per   la   laurea.   L'argomento   della
dissertazione puo' riferirsi a  qualsiasi  delle  materie  professate
nella Facolta', entro i limiti di  cui  all'articolo  seguente,  deve
illustrare un particolare argomento in materia personale  e  meritare
di  essere  ammesso  a  discussione,  a  giudizio  di  un  professore
ufficiale della Facolta'. Un lavoro non accettato  da  un  professore
non puo' essere presentato ad altri. 
 
  Prima di essere ammesso alla  discussione  della  dissertazione  lo
studente deve avere superato tutti gli esami e le prove, di cui  agli
articoli precedenti. 
 
  Art. 68. - La dissertazione per il conseguimento  della  laurea  in
lettere  dovra'  riferirsi  a  discipline  letterarie,   storiche   o
geografiche;  per  il  conseguimento  della  laurea  in  filosofia  a
discipline filosofiche. 
 
  Art. 69. - I laureati  in  lettere  che  aspirino  alla  laurea  in
filosofia, ovvero i laureati in filosofia che aspirino alla laurea in
lettere, sono iscritti al quarto anno con l'obbligo della iscrizione,
della frequenza e dell'esame almeno su tre materie filosofiche per la
laurea  in  filosofia,  e  su  tre  materie  letterarie,  storiche  o
geografiche per la laurea in lettere,  e  con  l'obbligo  inoltre  di
presentare una dissertazione scritta per la nuova laurea  alla  quale
aspirano». 
 
  Gli attuali articoli da 58 a 63 assumono la numerazione da 70 a 75. 
 
  Art. 76 (gia' 75). Il primo comma e' cosi' modificato: 
 
  «Alla Facolta' di lettere e filosofia e' inoltre annessa una Scuola
di perfezionamento in paleografia e diplomatica». 
 
Dopo la Scuola di perfezionamento in clinica oculistica, e cioe' dopo
l'art. 135, viene aggiunta, con il relativo programma, la «Scuola  di
              perfezionamento in medicina del lavoro». 
 
  Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro. 
 
  «Art. 136. - La Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro ha
la durata di due anni. 
 
  Il direttore della Clinica medica generale e'  il  direttore  della
Scuola. 
 
  Art. 137. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 
 
    1. Fisiologia, fisiopatologia ed organizzazione  scientifica  del
lavoro; 
 
    2. Igiene del lavoro; 
 
    3. Avvelenamenti professionali; 
 
    4. Legislazione e questioni giuridiche  attinenti  alle  malattie
del lavoro; 
 
    5. Le malattie del lavoro ed i loro rapporti: 
 
       a) colla clinica e colla patologia medica; 
 
       b) colla clinica pediatrica; 
 
       c) colla clinica ostetrico-ginecologica; 
 
       d) colla clinica oculistica; 
 
       e) colla clinica dermosifilopatica; 
 
       f) colla clinica neuropatologica; 
 
       g) colla clinica otorinolaringoiatrica. 
 
    6. Gli infortuni del lavoro: 
 
       a) legislazione e questioni giuridiche attinenti agl'infortuni
del lavoro nell'industria e nell'agricoltura; 
 
       b)  gl'infortuni  del  lavoro  ed  i   loro   rapporti   colla
traumatologia,    colla    clinica    oculistica,    colla    clinica
neuropatologica,   colla   clinica    otorinolaringoiatrica,    colla
radiologia; 
 
       c) la valutazione del danno negl'infortuni; 
 
       d) la prevenzione degl'infortuni; 
 
    7. L'opera assistenziale del medico nell'industria; 
 
    8. Le assicurazioni sociali: 
 
       a) contro la tubercolosi; 
 
       b) per l'invalidita' e la vecchiaia; 
 
       c) contro la disoccupazione. 
 
  Art. 138. - I corsi sono tenuti da professori di ruolo col concorso
eventuale del personale assistente effettivo dei singoli  istituti  e
da liberi docenti. 
 
  I corsi  teorici  sono  integrati  da  internati  ed  esercitazioni
pratiche. 
 
  Art. 139. - Al termine del corso gli iscritti, che avranno superato
una prova di esame, potranno essere  ammessi  all'esame  di  diploma,
consistente nella discussione di una tesi scritta sulla medicina  del
lavoro. A coloro che otterranno l'approvazione, verra' rilasciato uno
speciale diploma. 
 
  Art. 140. - In deroga all'art. 96 del presente  statuto,  le  tasse
per il  corso  di  cui  sopra  sono  fissate  come  segue:  tassa  di
iscrizione L. 500; sopratassa d'esami L. 50; tassa di diploma L. 50». 
 
  Art. 146 (gia' 141). E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente e' libero di variare i  piani  di  studio  consigliati
sostituendo ad una o piu' materie in  essi  indicate  altre  materie,
purche' soddisfi alle seguenti condizioni: 
 
   per la laurea in matematica: prenda iscrizione e superi gli  esami
in almeno 13 materie scelte fra quelle indicate ai nn. 1 a  14  e  29
dell'art. 142; 
 
   per la laurea in fisica: prenda iscrizione e superi gli  esami  in
almeno 12 materie scelte fra quelle indicate ai nn. 1 a 7,  9  a  16,
20, 29 dell'art. 142  e  il  corso  di  elettrotecnica  della  Scuola
d'ingegneria e frequenti per un anno il laboratorio di chimica e  per
un biennio quello di fisica sperimentale e superi le  prove  pratiche
indicate nel manifesto annuale dalla Facolta'; 
 
   per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli esami  in
almeno 11 materie scelte fra quelle indicate ai nn. 1 a 3, 11,  14  a
20, 23, 28 dell'art. 142 e fra i corsi delle Scuole di  farmacia,  di
agraria e di ingegneria, che  saranno  indicati  dalla  Facolta'  nel
manifesto annuale, ed inoltre frequenti per un anno il laboratorio di
fisica, quello di chimica-fisica e quello di mineralogia,  e  per  un
quadriennio quello di chimica e superi le prove pratiche indicate nel
manifesto annuale dalla Facolta'; 
 
   per la laurea in scienze naturali: prenda iscrizione e superi  gli
esami in almeno 14 materie scelte fra quelle indicate ai nn. 11, 14 a
17, 19 a 23, 25 a 28, 30 dell'art. 142 e fra i  corsi  di  geografia,
geologia applicata e fisiologia umana di altre Facolta' e  Scuole,  e
inoltre frequenti per un anno i laboratori di fisica,  di  chimica  e
due a scelta fra quelli di scienze naturali e per un biennio un altro
laboratorio di scienze naturali e superi le prove  pratiche  indicate
nel manifesto annuale dalla Facolta'; 
 
   per la laurea mista in matematica e fisica:  prenda  iscrizione  e
superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle indicate ai nn. 1  a
16, 20, 29 dell'art. 142 ed il corso di elettrotecnica  della  Scuola
d'ingegneria e frequenti inoltre per un semestre  il  laboratorio  di
chimica e per un biennio quello di fisica e superi le prove  pratiche
indicate nel manifesto annuale dalla Facolta'; 
 
   per  la  laurea  mista  in  scienze  naturali  e  chimica:  prenda
iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra  quelle
indicate ai nn. 11, 14 a 17, 19  a  23,  25  a  28  dell'art.  142  e
frequenti, inoltre, almeno per un anno,  tre  laboratori  di  scienze
naturali e quello di fisica e per un  biennio  quello  di  chimica  e
superi  le  prove  pratiche  indicate  nel  manifesto  annuale  dalla
Facolta'; 
 
   per la laurea  mista  in  scienze  naturali  e  geografia:  prenda
iscrizione e superi gli esami in almeno 14 materie scelte fra  quelle
indicate ai nn. 11, 14, 15, 19 a 23, 25, 27, 28,30, 32 dell'art. 142,
geografia generale ed altre materie di altre Facolta'  o  Scuole  che
saranno indicate nel manifesto annuale dalla Facolta',  e  frequenti,
inoltre, i laboratori di chimica, fisica, scienze naturali  come  per
la laurea in scienze naturali». 
 
  Art. 153 (gia' 154).  Nell'elenco  degli  insegnamenti  particolari
della Scuola di farmacia  e'  soppresso  l'insegnamento  di  «chimica
organica»  e  sono  aggiunti  gli  insegnamenti  di  «igiene»  e   di
«zoologia, anatomia e fisiologia». 
 
  Art. 157 (gia' 158). E' cosi' modificato: 
 
  «Lo studente che aspira a conseguire  il  diploma  in  farmacia  e'
libero di variare il piano di studi proposto purche' segua almeno  10
materie scelte fra quelle della Scuola e  quelle  delle  Facolta'  di
scienze e di medicina e chirurgia indicate dalla Scuola nel manifesto
annuale, superi i relativi esami  e  frequenti  per  un  triennio  il
laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica  e  per  un  anno
quelli di botanica e di materia medica e farmacognosia  e  superi  le
prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Scuola». 
 
  Art. 158 (gia' 159). E' modificato nel seguente modo: 
 
  «Lo studente che  aspira  a  conseguire  la  laurea  in  chimica  e
farmacia e' libero di variare il piano di studi proposto, purche'  si
iscriva ad almeno 13 materie scelte fra quelle della Scuola e  quelle
delle Facolta' di scienze e di medicina e  chirurgia  indicate  dalla
Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami e frequenti gli
esercizi di laboratorio proposti dalla Scuola stessa>>. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
         Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1930 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 febbraio 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 305, foglio 61. - Mancini.