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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1915

Modifica dello statuto della Regia università di Padova. (030U1915)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  5-3-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Padova approvato con Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2226, e 31 ottobre 1929, n. 2480;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Padova, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2226, e 31 ottobre 1929, n. 2480, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono

soppressi gli articoli: 19, 20, 49, 50, 110, 132, 133, 134, 135, e quelli dal 160 al 171. In seguito a tali soppressioni ed alle aggiunte che verranno disposte è modificata la numerazione degli articoli e dei loro riferimenti.

Art. 1



Art. 6. - È sostituito con il seguente:

«Gli esami di profitto e quelli di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni; la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico».

Dopo l'art. 14 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 15. - Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purché prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma».

Art. 17 (già 16). - Nella indicazione dell'insegnamento di «Diritto comparato con particolare riguardo al diritto austriaco», di cui al n. 18 degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza, sono soppresse le parole: «con particolare riguardo al diritto austriaco».

Art. 48 (già 51). - È sostituito con il seguente:

«Lo studente è libero di modificare i piani di studio proposti sostituendo ad una o più fra le materie in essi indicate altrettante materie scelte fra quelle elencate negli articoli 45 e 46 a condizione, però, che il numero delle materie non sia inferiore a 24, tanto se egli aspiri al conseguimento della laurea in scienze politiche, che di quella in scienze sociali.

Nessun anno di corso sarà valido, ove lo studente non sia stato iscritto ad almeno tre materie».

Art. 56 (già 59). - Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia è aggiunto, con il n. 29, l'insegnamento di: «Lingua e letteratura ebraica».

Art. 60 (già 63). - È sostituito con il seguente:

«Lo studente è libero dì modificare il piano di studi proposto per il 1° biennio sostituendo ad una o a più delle materie indicate altrettante materie insegnate nella Facoltà di lettere o in altre Facoltà, purché il numero complessivo delle materie non sia inferiore a 9. Le materie di altre Facoltà non possono mai essere più di due».

Art. 64 (già 67). - È sostituito con il seguente:

«Al termine del primo biennio, e, in ogni caso, prima dell'esame di laurea, lo studente deve superare una prova scritta di latino ed una di traduzione a vista da due lingue straniere moderne».

Art. 103 (già 106). - È aggiunta la indicazione di altro diploma di specialista in «pediatria».

Art. 122 (già 126). - È aggiunta, col n. 10, la «Scuola di pediatria, che conferisce il diploma di «specialista in pediatria».

Art 123 (già 127). - Dopo la Scuola di medicina dell'apparato respiratorio è aggiunta con il seguente programma la

«Scuola di pediatria

durata del corso anni due).

Anno 1°:

Embriologia ed anatomia del bambino;

Fisiologia del bambino;

Patologia, semeiotica, clinica pediatrica medica;

Anatomia patologica delle principali malattie infantili;

Terapia fisica delle malattie dell'infanzia;

Igiene sociale dell'infanzia e nozioni di igiene scolastica;

Nozioni di oculistica;

Nozioni di dermosifilopatia.

Anno 2°:

Patologia, semeiotica, clinica pediatrica medica;

Terapia;

Chirurgia infantile;

Ortopedia, anatomia patologica delle principali malattie infantili;

Radiologia applicata alle malattie dell'infanzia;

Nozioni di otorinolaringoiatria;

Nozioni di odontoiatria».

Art. 128 (già 136). - È sostituito con il seguente:

«Lo studente è libero di modificare i piani di studio consigliati, sostituendo ad una o più materie in essi indicate altre materie, purché soddisfi alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica, prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 125 ai numeri 1, 3, 4, 18 a 22, 24 a 30, 32, e frequenti per un biennio il seminario matematico;

per la laurea in fisica, prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 125 ai numeri 1 a 7, 11, 18 a 22, 24 a 26, 29, 30 e fra i corsi della Scuola d'ingegneria che saranno annualmente indicati dalla Facoltà nel suo manifesto; frequenti per un biennio il laboratorio di fisica e per un semestre quello di chimica;

per la laurea in chimica, prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 9 materie scelte fra quelle elencate nell'articolo 125, ai numeri 1, 2, 4 a 8, 12, 15, 16, 33, 35 e fra i corsi della Scuola d'ingegneria, della Scuola di farmacia, nonché della Facoltà di medicina che saranno designati anno per anno dalla Facoltà, e frequenti per un quadriennio il laboratorio di chimica e per un anno quello di fisica e quello di mineralogia;

per la laurea in scienze naturali, prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 125 ai numeri 1, 4 a 17, 33, e il corso di istologia ed embriologia della Facoltà di medicina; frequenti per un anno oltre agli esercizi relativi ai corsi, le esercitazioni complementari di botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparate, mineralogia, geologia ed il laboratorio di due almeno di queste materie; e compia infine per due anni l'internato in uno dei laboratori di scienze naturali».

Art. 131 (già 139). - Nel prospetto degli aggruppamenti delle discipline per il biennio propedeutico l'indicazione delle materie «Geometria analitica e proiettiva» è modificata in «Geometria analitica con elementi di proiettiva».

Art. 133 (già 141). - a) Al primo comma sono soppresse le materie: «fisica applicata» e <<mineralogia con esercizi» e sono sostituite
con: «due corsi a scelta fra: mineralogia, fisica applicata e geografia fisica, con eventuali esercizi»;

b) al secondo comma, dopo le parole «I laureati in fisica» è soppresso l'inciso: «qualora abbiano seguito il piano di studi del tipo I di cui all'art. 133».

Art. 138 (già 146). - Nel secondo periodo del primo comma, dopo la parola «diplomati» è aggiunto «e i laureandi fuori corso».

Dopo l'art. 151 (già 159) sono riportate le nuove disposizioni concernenti la Scuola di farmacia:

«Scuola di farmacia.

Art. 152. - La Scuola conferisce:

a) il diploma in farmacia;

b) la laurea in chimica e farmacia.

Art. 153. - Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. Chimica generale ed inorganica (corso della Facoltà di scienze);

2. Chimica organica;

3. Matematica per chimici e naturalisti (corso della Facoltà di scienze);

4. Chimica fisica (corso della Facoltà di scienze);

5. Fisica sperimentale (corso della Facoltà di scienze);

6. Fisica (corso della Facoltà di medicina);

7. Mineralogia (corso della Facoltà di scienze);

8. Botanica (corso della Facoltà di scienze);

9. Zoologia ed anatomia comparata (corso della Facoltà di medicina);

10. Fisiologia umana (corso della Facoltà di scienze);

11. Chimica fisiologica (corso della Facoltà di medicina);

12. Anatomia umana (corso della Facoltà di scienze);

13. Chimica farmaceutica e tossicologica;

14. Chimica bromatologica;

15. Materia medica e farmacognosia;

16. Igiene (corso della Facoltà di medicina);

17. Tecnica farmaceutica;

18. Medicamenti biologici e specialità.

Art. 154. - Gli insegnamenti vengono impartiti mediante lezioni orali, possibilmente anche con dimostrazioni ed esperimenti, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e laboratori, secondo le modalità fissate dal Consiglio della Scuola. Gli esercizi che formano parte integrante del corso sono obbligatori per gli studenti che vi sono iscritti.

La Scuola potrà, quando ritenga opportuno, abbinare temporaneamente alcune materie d'insegnamento: ciò sarà indicato nel manifesto annuale.

Art. 155. - Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia seguito almeno tre insegnamenti; valgono a questo fine le esercitazioni indicate dalla Scuola nei piani di studio.

Art. 156. - Il diploma in farmacia si consegue in quattro anni compreso l'anno di pratica.

Lo studente è libero di sostituire altre materie a quelle consigliate, purché prenda iscrizione ad almeno otto corsi, scelti fra gli insegnamenti elencati nell'art. 153, e superi i relativi esami. Nel computo delle materie di esame deve entrare o solo il n. 5 o solo il n. 6 dell'art. 153.

Lo studente deve inoltre frequentare per due anni il laboratorio di chimica farmaceutica per le esercitazioni che la Scuola propone.

Art. 157. - La laurea in chimica e farmacia si consegue in cinque anni compreso l'anno di pratica.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto, purché prenda iscrizione ad almeno 15 corsi, scelti fra quelli elencati nell'art. 153 (escluso il n. 6) e fra altri corsi delle Facoltà di scienze e di medicina, che saranno annualmente indicati nel manifesto della Scuola, e purché superi i relativi esami.

Egli deve inoltre seguire per un anno un corso di esercitazioni pratiche di fisica, uno di analisi chimica qualitativa, uno di analisi quantitativa, e frequentare per due anni le esercitazioni di chimica farmaceutica.

Alla fine di ogni corso di esercitazioni deve superare un esame costituito da: una prova pratica con relazione scritta ed una discussione orale. La prova di analisi qualitativa deve precedere quella di analisi quantitativa, e questa quella di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 158. - Nell'ultimo biennio gli aspiranti al diploma in farmacia e alla laurea in chimica e farmacia debbono esercitarsi nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta nello elenco di quelle autorizzate per l'Università di Padova. All'inizio del periodo di pratica lo studente deve notificare alla segreteria dell'Università la farmacia scelta a tale scopo.

Il tempo complessivo della pratica farmaceutica è di dodici mesi; ciò deve risultare da attestazioni rilasciate dal direttore della farmacia presso la quale lo studente ha esercitato la pratica.

La Scuola si riserva di indicare nel manifesto annuale le modalità di controllo della pratica farmaceutica, in armonia con gli accordi presi coll'Ordine ed il Sindacato dei farmacisti.

Art. 159. - Al termine di ogni corso corredato da esercizi i professori possono, mediante colloqui o prove, accertarsi del profitto che gli alunni hanno tratto dagli esercizi. I giudizi sono comunicati ai presidenti delle Commissioni degli esami corrispondenti.

Art. 160. - Gli esami speciali così per il corso di diploma che per quello di laurea si sostengono per singole materie, salvo che la Scuola disponga altrimenti.

Art. 161. - L'esame di diploma viene sostenuto alla fine del quarto anno di studi. Esso consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:

a) prova di analisi qualitativa;

b) preparazione dii un prodotto farmaceutico;

c) identificazione e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico.

Di queste prove il candidato deve rendere conto in una relazione scritta;

d) discussione orale sulle prove precedenti;

e) riconoscimenti di medicamenti, droghe e piante medicinali; lettura, critica e valutazione di ricette; interrogazione sulla farmacopea e legislazione sanitaria in quanto essa ha attinenza colla farmacia.

Art.162. - L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà alla fine del quinto anno di studi. Esso consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:

a) prova di analisi chimica qualitativa;

b) prova di analisi chimica quantitativa;

c) preparazione di un prodotto farmaceutico;

d) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico;

e) prova di ricerca, tossicologica.

Di queste prove il candidato deve rendere conto in una relazione scritta;

f) dissertazione scritta di indole possibilmente sperimentale sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie del corso per la laurea. La tesi scelta dovrà essere accettata dal professore della materia, il quale potrà, quando ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio che il candidato possegga le nozioni e le attitudini fondamentali per lo svolgimento del tema stesso.

La dissertazione dovrà essere depositata nella segreteria universitaria almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea;

g) discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche;

h) come alla lettera e) dell'art. 161.

Art. 163. - La Commissione per gli esami di diploma è costituita da sette membri, fra i quali di regola cinque professori della Scuola, un libero docente e un farmacista.

La Commissione per gli esami di laurea in chimica e farmacia è costituita da undici membri fra i quali, di regola, sette professori della Scuola, due liberi docenti e due farmacisti».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX

Atti del Governo, registro 305, foglio 60. - Mancini.