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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1915

Modifica dello statuto della Regia università di Padova. (030U1915)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 5-3-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Padova  approvato  con
Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e modificato con Regi decreti
13 ottobre 1927, n. 2226, e 31 ottobre 1929, n. 2480; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  Autorita'
accademiche della Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 ed 80 del R. decreto 30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della  educazione  nazionale;  Sulla
proposta del Nostro Ministro Segretario  di  Stato  per  l'educazione
nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Padova, approvato con  il  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2226, e 31 ottobre 1929, n. 2480,  e'  ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
  Sono soppressi gli articoli: 19, 20, 49, 50, 110,  132,  133,  134,
135, e quelli dal 160 al 171. 
 
  In seguito a  tali  soppressioni  ed  alle  aggiunte  che  verranno
disposte e' modificata la  numerazione  degli  articoli  e  dei  loro
riferimenti. 
 
  Art. 1. - Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento annesse  alla
Facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e'  aggiunta  la   «Scuola   di
pediatria». 
 
  Art. 6. - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Gli esami di profitto e quelli di laurea e di diploma hanno  luogo
in due sessioni; la prima ha inizio subito dopo la  chiusura  annuale
dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio  del  nuovo  anno
accademico». 
 
  Dopo l'art. 14 e' aggiunto il seguente nuovo articolo: 
 
  «Art. 15. - Le Facolta' o Scuole  propongono  i  singoli  piani  di
studio che vengono comunicati agli  studenti  mediante  il  manifesto
annuale. 
 
  Gli studenti sono liberi  di  variare  i  piani  proposti,  purche'
prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie
fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma». 
 
  Art.  17  (gia'  16).  -  Nella  indicazione  dell'insegnamento  di
«Diritto comparato con particolare riguardo al diritto austriaco», di
cui al n. 18 degli insegnamenti  della  Facolta'  di  giurisprudenza,
sono soppresse  le  parole:  «con  particolare  riguardo  al  diritto
austriaco». 
 
  Art. 48 (gia' 51). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente e' libero di modificare i  piani  di  studio  proposti
sostituendo ad una o piu' fra le materie in essi indicate altrettante
materie  scelte  fra  quelle  elencate  negli  articoli  45  e  46  a
condizione, pero', che il numero delle materie non  sia  inferiore  a
24, tanto se egli aspiri al conseguimento  della  laurea  in  scienze
politiche, che di quella in scienze sociali. 
 
  Nessun anno di corso sara' valido, ove lo studente  non  sia  stato
iscritto ad almeno tre materie». 
 
  Art. 56 (gia' 59). - Nell'elenco degli insegnamenti della  Facolta'
di lettere e filosofia e' aggiunto, con il n. 29, l'insegnamento  di:
«Lingua e letteratura ebraica». 
 
  Art. 60 (gia' 63). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente e' libero di' modificare il piano  di  studi  proposto
per il 1° biennio sostituendo ad una o a piu' delle materie  indicate
altrettante materie insegnate nella Facolta' di lettere  o  in  altre
Facolta',  purche'  il  numero  complessivo  delle  materie  non  sia
inferiore a 9. Le materie di altre Facolta' non  possono  mai  essere
piu' di due». 
 
  Art. 64 (gia' 67). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Al termine del primo biennio, e, in ogni caso, prima dell'esame di
laurea, lo studente deve superare una prova scritta di latino ed  una
di traduzione a vista da due lingue straniere moderne». 
 
  Art. 103 (gia' 106). - E' aggiunta la indicazione di altro  diploma
di specialista in «pediatria». 
 
  Art. 122 (gia' 126). - E'  aggiunta,  col  n.  10,  la  «Scuola  di
pediatria, che conferisce il diploma di «specialista in pediatria». 
 
  Art 123 (gia' 127). - Dopo  la  Scuola  di  medicina  dell'apparato
respiratorio e' aggiunta con il seguente programma la 
 
                        «Scuola di pediatria 
 
                     durata del corso anni due). 
 
    Anno 1°: 
 
  Embriologia ed anatomia del bambino; 
 
  Fisiologia del bambino; 
 
  Patologia, semeiotica, clinica pediatrica medica; 
 
  Anatomia patologica delle principali malattie infantili; 
 
  Terapia fisica delle malattie dell'infanzia; 
 
  Igiene sociale dell'infanzia e nozioni di igiene scolastica; 
 
  Nozioni di oculistica; 
 
  Nozioni di dermosifilopatia. 
 
    Anno 2°: 
 
  Patologia, semeiotica, clinica pediatrica medica; 
 
  Terapia; 
 
  Chirurgia infantile; 
 
  Ortopedia, anatomia patologica delle principali malattie infantili; 
 
  Radiologia applicata alle malattie dell'infanzia; 
 
  Nozioni di otorinolaringoiatria; 
 
  Nozioni di odontoiatria». 
 
  Art. 128 (gia' 136). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente e' libero di modificare i piani di studio consigliati,
sostituendo ad una o piu' materie in  essi  indicate  altre  materie,
purche' soddisfi alle seguenti condizioni: 
 
  per la laurea in matematica, prenda iscrizione e superi  gli  esami
in almeno 14 materie scelte fra  quelle  elencate  nell'art.  125  ai
numeri 1, 3, 4, 18 a 22, 24 a 30, 32, e frequenti per un  biennio  il
seminario matematico; 
 
  per la laurea in fisica, prenda iscrizione e superi  gli  esami  in
almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 125 ai  numeri
1 a 7, 11, 18 a 22, 24 a 26, 29,  30  e  fra  i  corsi  della  Scuola
d'ingegneria che saranno annualmente indicati dalla Facolta' nel  suo
manifesto; frequenti per un biennio il laboratorio di fisica e per un
semestre quello di chimica; 
 
  per la laurea in chimica, prenda iscrizione e superi gli  esami  in
almeno 9 materie scelte fra quelle  elencate  nell'articolo  125,  ai
numeri 1, 2, 4 a 8, 12, 15, 16, 33, 35 e fra  i  corsi  della  Scuola
d'ingegneria, della Scuola di farmacia,  nonche'  della  Facolta'  di
medicina che saranno  designati  anno  per  anno  dalla  Facolta',  e
frequenti per un quadriennio il laboratorio di chimica e per un  anno
quello di fisica e quello di mineralogia; 
 
  per la laurea in scienze naturali, prenda iscrizione e  superi  gli
esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate  nell'art.  125
ai numeri 1, 4 a 17, 33, e il corso di istologia ed embriologia della
Facolta' di medicina; frequenti  per  un  anno  oltre  agli  esercizi
relativi  ai  corsi,  le  esercitazioni  complementari  di  botanica,
zoologia, anatomia e fisiologia comparate, mineralogia,  geologia  ed
il laboratorio di due almeno di queste materie; e compia  infine  per
due anni l'internato in uno dei laboratori di scienze naturali». 
 
  Art. 131 (gia' 139). -  Nel  prospetto  degli  aggruppamenti  delle
discipline per il biennio propedeutico  l'indicazione  delle  materie
«Geometria  analitica  e  proiettiva»  e'  modificata  in  «Geometria
analitica con elementi di proiettiva». 
 
  Art. 133 (gia' 141). - a) Al primo comma sono soppresse le materie:
«fisica applicata» e <<mineralogia con esercizi»  e  sono  sostituite
con: «due  corsi  a  scelta  fra:  mineralogia,  fisica  applicata  e
geografia fisica, con eventuali esercizi»; 
 
  b) al secondo comma, dopo le  parole  «I  laureati  in  fisica»  e'
soppresso l'inciso: «qualora abbiano seguito il piano  di  studi  del
tipo I di cui all'art. 133». 
 
  Art. 138 (gia' 146). - Nel secondo periodo del primo comma, dopo la
parola «diplomati» e' aggiunto «e i laureandi fuori corso». 
 
  Dopo l'art. 151 (gia' 159) sono  riportate  le  nuove  disposizioni
concernenti la Scuola di farmacia: 
 
                        «Scuola di farmacia. 
 
  Art. 152. - La Scuola conferisce: 
 
    a) il diploma in farmacia; 
 
    b) la laurea in chimica e farmacia. 
 
  Art. 153. - Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti: 
 
   1.  Chimica  generale  ed  inorganica  (corso  della  Facolta'  di
scienze); 
 
   2. Chimica organica; 
 
   3. Matematica per chimici e naturalisti (corso della  Facolta'  di
scienze); 
 
   4. Chimica fisica (corso della Facolta' di scienze); 
 
   5. Fisica sperimentale (corso della Facolta' di scienze); 
 
   6. Fisica (corso della Facolta' di medicina); 
 
   7. Mineralogia (corso della Facolta' di scienze); 
 
   8. Botanica (corso della Facolta' di scienze); 
 
   9.  Zoologia  ed  anatomia  comparata  (corso  della  Facolta'  di
medicina); 
 
  10. Fisiologia umana (corso della Facolta' di scienze); 
 
  11. Chimica fisiologica (corso della Facolta' di medicina); 
 
  12. Anatomia umana (corso della Facolta' di scienze); 
 
  13. Chimica farmaceutica e tossicologica; 
 
  14. Chimica bromatologica; 
 
  15. Materia medica e farmacognosia; 
 
  16. Igiene (corso della Facolta' di medicina); 
 
  17. Tecnica farmaceutica; 
 
  18. Medicamenti biologici e specialita'. 
 
  Art. 154. - Gli insegnamenti  vengono  impartiti  mediante  lezioni
orali,  possibilmente  anche  con  dimostrazioni  ed  esperimenti,  e
mediante esercizi pratici nei  gabinetti  e  laboratori,  secondo  le
modalita' fissate  dal  Consiglio  della  Scuola.  Gli  esercizi  che
formano parte integrante del corso sono obbligatori per gli  studenti
che vi sono iscritti. 
 
  La   Scuola   potra',   quando    ritenga    opportuno,    abbinare
temporaneamente alcune materie d'insegnamento:  cio'  sara'  indicato
nel manifesto annuale. 
 
  Art. 155. - Nessun anno di corso e' valido se lo studente non abbia
seguito  almeno  tre  insegnamenti;  valgono   a   questo   fine   le
esercitazioni indicate dalla Scuola nei piani di studio. 
 
  Art. 156. - Il diploma in farmacia  si  consegue  in  quattro  anni
compreso l'anno di pratica. 
 
  Lo  studente  e'  libero  di  sostituire  altre  materie  a  quelle
consigliate, purche' prenda iscrizione ad almeno otto  corsi,  scelti
fra gli insegnamenti elencati nell'art.  153,  e  superi  i  relativi
esami. Nel computo delle materie di esame deve entrare o solo il n. 5
o solo il n. 6 dell'art. 153. 
 
  Lo studente deve inoltre frequentare per due anni il laboratorio di
chimica farmaceutica per le esercitazioni che la Scuola propone. 
 
  Art. 157. - La laurea in chimica e farmacia si consegue  in  cinque
anni compreso l'anno di pratica. 
 
  Lo studente e' libero di modificare il  piano  di  studi  proposto,
purche' prenda iscrizione ad  almeno  15  corsi,  scelti  fra  quelli
elencati nell'art. 153 (escluso il n. 6)  e  fra  altri  corsi  delle
Facolta' di scienze e di medicina, che saranno  annualmente  indicati
nel manifesto della Scuola, e purche' superi i relativi esami. 
 
  Egli deve inoltre seguire per un anno  un  corso  di  esercitazioni
pratiche di fisica,  uno  di  analisi  chimica  qualitativa,  uno  di
analisi quantitativa, e frequentare per due anni le esercitazioni  di
chimica farmaceutica. 
 
  Alla fine di ogni corso di esercitazioni  deve  superare  un  esame
costituito da:  una  prova  pratica  con  relazione  scritta  ed  una
discussione orale. La prova di  analisi  qualitativa  deve  precedere
quella di analisi quantitativa, e questa quella di  esercitazioni  di
chimica farmaceutica e tossicologica. 
 
  Art. 158.  -  Nell'ultimo  biennio  gli  aspiranti  al  diploma  in
farmacia e alla laurea in  chimica  e  farmacia  debbono  esercitarsi
nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta nello elenco di
quelle  autorizzate  per  l'Universita'  di  Padova.  All'inizio  del
periodo di  pratica  lo  studente  deve  notificare  alla  segreteria
dell'Universita' la farmacia scelta a tale scopo. 
 
  Il tempo complessivo della pratica farmaceutica e' di dodici  mesi;
cio' deve risultare da attestazioni rilasciate  dal  direttore  della
farmacia presso la quale lo studente ha esercitato la pratica. 
 
  La Scuola si riserva di indicare nel manifesto annuale le modalita'
di controllo della pratica farmaceutica, in armonia con  gli  accordi
presi coll'Ordine ed il Sindacato dei farmacisti. 
 
  Art. 159. - Al termine  di  ogni  corso  corredato  da  esercizi  i
professori  possono,  mediante  colloqui  o  prove,  accertarsi   del
profitto che gli alunni hanno tratto dagli esercizi. I  giudizi  sono
comunicati   ai   presidenti   delle    Commissioni    degli    esami
corrispondenti. 
 
  Art. 160. - Gli esami speciali cosi' per il corso  di  diploma  che
per quello di laurea si sostengono per singole materie, salvo che  la
Scuola disponga altrimenti. 
 
  Art. 161. - L'esame di diploma viene sostenuto alla fine del quarto
anno di studi. Esso consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali: 
 
    a) prova di analisi qualitativa; 
 
    b) preparazione dii un prodotto farmaceutico; 
 
    c)  identificazione  e  saggi   di   purezza   di   un   prodotto
farmaceutico. 
 
  Di queste prove il candidato deve rendere conto  in  una  relazione
scritta; 
 
    d) discussione orale sulle prove precedenti; 
 
    e) riconoscimenti di medicamenti,  droghe  e  piante  medicinali;
lettura, critica  e  valutazione  di  ricette;  interrogazione  sulla
farmacopea e legislazione sanitaria in quanto essa ha attinenza colla
farmacia. 
 
  Art.162. - L'esame di laurea in chimica e farmacia si da' alla fine
del quinto anno di studi. Esso consiste nelle seguenti prove pratiche
ed orali: 
 
    a) prova di analisi chimica qualitativa; 
 
    b) prova di analisi chimica quantitativa; 
 
    c) preparazione di un prodotto farmaceutico; 
 
    d) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico; 
 
    e) prova di ricerca, tossicologica. 
 
  Di queste prove il candidato deve rendere conto  in  una  relazione
scritta; 
 
    f) dissertazione scritta  di  indole  possibilmente  sperimentale
sopra un argomento liberamente scelto  dal  candidato  in  una  delle
materie del corso  per  la  laurea.  La  tesi  scelta  dovra'  essere
accettata dal professore  della  materia,  il  quale  potra',  quando
ritenga necessario, assicurarsi con un  colloquio  che  il  candidato
possegga le nozioni e le attitudini fondamentali per  lo  svolgimento
del tema stesso. 
 
  La  dissertazione  dovra'  essere   depositata   nella   segreteria
universitaria almeno venti giorni  prima  dell'inizio  dell'esame  di
laurea; 
 
    g)  discussione  orale  sulla  dissertazione  presentata  e   sui
risultati delle prove pratiche; 
 
    h) come alla lettera e) dell'art. 161. 
 
  Art. 163. - La Commissione per gli esami di diploma  e'  costituita
da sette membri, fra  i  quali  di  regola  cinque  professori  della
Scuola, un libero docente e un farmacista. 
 
  La Commissione per gli esami di laurea in  chimica  e  farmacia  e'
costituita da undici membri fra i quali, di regola, sette  professori
della Scuola, due liberi docenti e due farmacisti». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
         Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1930 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 febbraio 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 305, foglio 60. - Mancini.