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REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 908

Norme per l'attuazione della legge 20 marzo 1930, n. 206, sul Consiglio nazionale delle corporazioni. (030U0908)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  9-7-1930 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della facoltà a Noi delegata dall'art. 20 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, col Ministro per gli affari esteri, col Ministro per le colonie, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, col Ministro per le finanze, col Ministro per la guerra, col Ministro per la marina, col Ministro per l'aeronautica, col Ministro per l'educazione nazionale, col Ministro per i lavori pubblici, col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, può delegare la presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni, per tutte le adunanze che egli non intenda presiedere personalmente, al Ministro per le corporazioni.