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REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 908

Norme per l'attuazione della legge 20 marzo 1930, n. 206, sul Consiglio nazionale delle corporazioni. (030U0908)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 9-7-1930
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  In virtu' della facolta' a Noi delegata dall'art. 20 della legge 20
marzo 1930, n. 206; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di  concerto  col  Capo  del  Governo,  Primo  Ministro
Segretario di Stato, Ministro per l'interno,  col  Ministro  per  gli
affari esteri, col Ministro per  le  colonie,  col  Ministro  per  la
giustizia e gli affari di culto, col Ministro  per  le  finanze,  col
Ministro per la guerra, col Ministro per la marina, col Ministro  per
l'aeronautica, col Ministro per l'educazione nazionale, col  Ministro
per i lavori pubblici, col Ministro per l'agricoltura e le foreste  e
col Ministro per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Capo del Governo,  Primo  Ministro  Segretario  di  Stato,  puo'
delegare la presidenza del Consiglio  nazionale  delle  corporazioni,
per tutte le adunanze che egli non intenda presiedere  personalmente,
al Ministro per le corporazioni.