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REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 289

Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. (030U0289)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1982)
Testo in vigore dal: 29-11-1958
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  In virtu' delle facolta' a Noi delegate dall'art. 14 della legge 24
giugno 1929, n. 1159; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari  di  culto,  di  concerto  con  i  Ministri
Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra e per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per l'esercizio pubblico dei culti ammessi nel Regno, i  fedeli  di
ciascun culto possono avere un proprio tempio od oratorio. 
 
  L'apertura di un tempio od oratorio al culto  deve  essere  chiesta
dal  ministro  del  rispettivo  culto,  la  cui  nomina   sia   stata
debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge, con  domanda
diretta al Ministro  per  la  giustizia  e  gli  affari  di  culto  e
corredata dei documenti atti a provare che il tempio od  oratorio  e'
necessario per soddisfare effettivi bisogni religiosi  di  importanti
nuclei di fedeli ed e' fornito di mezzi sufficienti per sostenere  le
spese di manutenzione. 
 
  L'apertura e' autorizzata con decreto Reale emanato su proposta del
Ministro per la giustizia e gli  affari  di  culto  di  concerto  con
quello per l'interno. 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza, 18 - 24 novembre 1958, n. 59
(in G.U. 1ª s.s. 29/11/1958, n. 59), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2 del Regio Decreto  28  febbraio  1930,  n.
289.