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LEGGE 24 giugno 1929, n. 1159

Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi. (029U1159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1929, ad eccezione degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 che entreranno in vigore il 14/9/1929. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2022)
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Testo in vigore dal:  31-7-1929

Art. 14



Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.