LEGGE 24 giugno 1929, n. 1159

Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi. (029U1159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1929, ad eccezione degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 che entreranno in vigore il 14/9/1929. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2022)
Testo in vigore dal: 31-7-1929
 
                              Art. 14. 
 
  Il Governo del Re ha facolta' di emanare le norme per  l'attuazione
della presente legge, e per il suo coordinamento con le  altre  leggi
dello Stato,  e  di  rivedere  le  norme  legislative  esistenti  che
disciplinano i culti acattolici. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Mussolini - Rocco. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.