REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 289

Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. (030U0289)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1982)
Testo in vigore dal: 29-11-1958
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 2. 
 
  I fedeli di un culto ammesso nel Regno  possono,  senza  preventiva
autorizzazione  dell'autorita'  governativa,  tenere  negli  edifici,
aperti al culto a norma dell'articolo precedente, riunioni  pubbliche
per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto,  a
condizione che la  riunione  sia  presieduta  od  autorizzata  da  un
ministro di culto, la cui nomina sia stata  debitamente  approvata  a
termini dell'art. 3 della legge. 
 
  In tutti gli altri  casi  si  applicano  le  norme  comuni  per  le
riunioni pubbliche. 
 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza, 18 - 24 novembre 1958, n. 59
(in G.U. 1ª s.s. 29/11/1958, n. 59), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2 del Regio Decreto  28  febbraio  1930,  n.
289.