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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2411

Modifiche allo statuto della Regia università di Catania. (029U2411)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-3-1930 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2169, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Catania;
Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2231, col quale vennero approvate delle modificazioni allo statuto medesimo;
Vedute le nuove proposte presentate dalle autorità accademiche di detta Università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Catania, approvato col R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2169, e modificato col Regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2231, è ulteriormente modificato come segue:
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
«20. Diritto sindacale e corporativo;
«21. Diritto del lavoro».
Art. 34. - Il primo comma è sostituito con il seguente: «Lo studente è libero di modificare i piani degli studi proposti, sostituendo a una o più fra le materie in essi indicate altrettante materie fra quelle dell'art. 31 o anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, purché frequenti un numero di materie, insegnate nella Facoltà, non inferiore a 10 ed ottenga firme di presenza in 18 corsi, nei quattro anni per la laurea in lettere, e in 20, in quelli per la laurea in filosofia».
Art. 47. - È sostituito con il seguente:
«Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1. Fisica;
2. Chimica;
3. Botanica;
4. Zoologia e anatomia comparata;
5. Anatomia umana sistematica ed istologia;
6. Fisiologia;
7. Chimica biologica;
8. Patologia generale;
9. Anatomia topografica;
10. Medicina operatoria;
11. Materia medica (farmacologia e farmacoterapia);
12. Patologia medica;
13. Patologia chirurgica;
14. Clinica medica e semeiotica;
15. Clinica chirurgica;
16. Clinica ostetrica e ginecologica;
17. Clinica delle malattie nervose e mentali;
18. Clinica pediatrica;
19. Clinica oculistica;
20. Clinica dermosifilopatica;
21. Clinica otorinolaringoiatrica;
22. Anatomia ed istologia patologica;
23. Igiene e batteriologia;
24. Medicina legale e delle assicurazioni sociali;
25. Parassitologia medica;
26. Ortopedia;
27. Patologia esotica;
28. Odontoiatria».
L'art. 49 è sostituito con il seguente:
«Lo studente è libero di variare il piano di studi proposto, purché il numero delle materie, nelle quali si iscriva e nelle quali superi gli esami, non sia inferiore a ventiquattro (24).
Art. 52. - L'ultimo comma è sostituito con il seguente:
«Lo studente non può essere ammesso a nessun esame di profitto in qualsiasi clinica generale o speciale, se non abbia superato gli esami di profitto di anatomia normale, di fisiologia, di patologia generale, di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica».
Art. 58. - Il secondo comma è sostituito con il seguente:
«Per la laurea in matematica, prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 56 ai numeri 1 a 3, 8 a 10, 12 a 14, 17 a 22, 24».
Art. 60. - Il secondo comma è sostituito con il seguente:
«Gli studenti aspiranti alla laurea in fisica, o in chimica, o in scienze naturali, o in fisica e matematica, o in fisica e scienze naturali, per frequentare gli esercizi di fisica debbono avere superato l'esame del corso teorico impartito al primo anno. Però, agli effetti del computo del numero di esami per l'ammissione alla laurea, è necessario che l'esame sia superato anche sulla materia del secondo anno».
Art. 63. - Nell'elenco delle materie del primo anno allo insegnamento di «Elementi di proiettiva» è sostituito quello di «Geometria descrittiva con elementi di proiettiva».
Nell'elenco delle materie del secondo anno è soppresso l'insegnamento di «Geometria descrittiva».
Agli articoli dal 65 al 74, contenenti sotto il titolo VIII le norme per la Scuola di farmacia sono sostituiti i seguenti altri:
Art. 65. - La Scuola di farmacia conferisce:
a) il diploma in farmacia;
b) la laurea in chimica e farmacia.
Art. 66. - Le materie d'insegnamento sono:
1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Fisica sperimentale;
4. Zoologia;
5. Mineralogia;
6. Botanica;
7. Igiene;
8. Chimica farmaceutica e tossicologica;
9. Chimica bromatologica;
10. Materia medica (farmacognosia e farmacologia);
11. Chimica biologica;
12. Chimica fisica;
12. Chimica industriale;
14. Tecnica farmaceutica.
Gli insegnamenti di chimica generale e inorganica, chimica organica, chimica industriale e mineralogia sono compresi tra quelli della Facoltà di scienze; quelli di fisica, zoologia e chimica biologica fra gl'insegnamenti della Facoltà di medicina.
Art. 67. - Gl'insegnamenti della Scuola vengono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali e mediante esercitazioni pratiche nei laboratori e gabinetti.
La Scuola stabilisce i corsi pratici e teoretici per il conseguimento della laurea e del diploma.
Art. 68. - Nessun anno di studio è valido se lo studente non si sia iscritto almeno a tre corsi.
Gli esami di profitto si svolgono per singole materie.
Quelli relativi a materie biennali devono essere sostenuti in due sedute separate.
Art. 69. - Per il conseguimento del diploma in farmacia sono consigliati i seguenti corsi:
1. Chimica generale e inorganica;
2. Chimica organica;
3. Fisica sperimentale (corso speciale);
4. Mineralogia;
5. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
6. Chimica bromatologica;
7. Botanica (corso speciale);
8. Materia medica (farmacognosia e farmacologia) (corso speciale);
9. Zoologia;
10. Tecnica farmaceutica.
Art. 70. - L'ordine degli studi consigliato dalla Scuola è il seguente:

Anno I.

Chimica generale ed inorganica.
Fisica sperimentale.
Botanica.
Esercitazioni di botanica (in rapporto alle piante officinali).

Anno II.

Chimica organica.
Chimica farmaceutica e tossicologica (1° corso).
Mineralogia.
Esercizi di preparazioni ed analisi chimica (nel laboratorio di chimica farmaceutica).

Anno III.

Chimica farmaceutica e tossicologica (2° Corso).
Chimica bromatologica.
Materia medica (farmacognosia e farmacologia).
Tecnica farmaceutica.
Esercitazioni di chimica farmaceutica.
Esercitazioni di materia medica.
Esercitazioni di tecnica farmaceutica.

Anno IV.

Pratica in una farmacia.
Frequenza a scopo di perfezionamento culturale e pratico nei laboratori di chimica farmaceutica e materia medica.
Art. 71. - Lo studente è libero di sostituire a due delle materie consigliate due altre scelte fra quelle elencate nello art. 69, purché il numero dei corsi da frequentare e dei relativi esami da superare non risulti inferiore a nove.
Lo studente deve in ogni caso provare di avere frequentato le esercitazioni di:
a) preparazioni ed analisi chimica;
b) chimica farmaceutica;
c) materia medica;
d) botanica, in rapporto alle piante officinali,
e di avere sostenute le relative prove pratiche.
Art. 72. - Le esercitazioni sono il necessario complemento dei corrispondenti corsi teoretici. Alla fine di ogni corso di esercitazione gli studenti sono soggetti alla relativa prova pratica.
Art. 73. - L'esame di diploma ha luogo in due sedute:
la prima alla fine del terzo anno;
la seconda alla fine del quarto.
Nella prima seduta si sostengono le seguenti prove:
a) un'analisi qualitativa, eseguita nel laboratorio di chimica farmaceutica, con relazione scritta;
b) saggi di purezza e preparazione di due prodotti farmaceutici da eseguirsi egualmente nel laboratorio di chimica farmaceutica con relazione scritta.
Le prove a) e b) sono eseguite sotto il controllo della Commissione esaminatrice:
I temi, stabiliti in precedenza dalla Commissione, vengono assegnati per sorteggio ai singoli candidati;
c) una prova orale, consistente nella discussione sui risultati e metodi relativi alle due prove precedenti.
Questa prova può essere sostenuta soltanto da chi abbia superate le prove a) e b).
Nella seconda seduta il candidato deve sostenere una prova pratica di dosaggio volumetrico e una prova pratica di tecnica farmaceutica, superate le quali sarà ammesso a sostenere una prova orale, diretta ad accertare la conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali, e, nei riguardi della pratica farmaceutica, dell'arte di ricettare, della farmacopea e della legislazione sanitaria.
Art. 74. - La Commissione per l'esame di diploma alla fine del 3° anno (1ª seduta), si compone di 7 membri, fra i quali sono di regola sempre compresi il direttore della Scuola, i professori di chimica inorganica e organica, di chimica farmaceutica e di materia medica, e un libero docente, scelto possibilmente fra quelli che insegnano effettivamente nella Scuola.
Per l'esame pratico alla fine del 4° anno (2ª seduta), alla Commissione, costituita come sopra, si aggiungono il professore di botanica ed un provetto farmacista.
Art. 75. - I laureati in chimica, fisica, scienze naturali, medicina e chirurgia, agraria, veterinaria - aspiranti al diploma - sono di regola ammessi al 2° anno; possono però essere ammessi al 3°, quando comprovino di avere seguito per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi.
La Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dai singoli aspiranti, determina caso per caso il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame per il conseguimento del diploma, e consiglia l'ulteriore piano degli studi.
Art. 76. - Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia sono consigliati i seguenti corsi:
1. Chimica generale e inorganica;
2. Chimica organica;
3. Fisica sperimentale (biennale);
4. Zoologia;
5. Botanica;
6. Mineralogia;
7. Igiene;
8. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
9. Chimica bromatologica;
10. Materia medica (farmacognosia e farmacologia);
11. Chimica biologica;
12. Chimica industriale;
13. Chimica fisica;
14. Tecnica farmaceutica.
Art. 77. - Lo studente deve inoltre frequentare le seguenti esercitazioni:
per un biennio:
a) preparazioni chimiche e di tossicologia nel laboratorio di chimica farmaceutica (biennale);
b) analisi qualitativa e quantitativa nel laboratorio di Chimica generale.
per un anno:
c) botanica, sulle piante medicinali;
d) fisica;
e) chimica bromatologica e zoochimica nel laboratorio di chimica farmaceutica;
f) zoologia;
g) chimica biologica;
h) igiene;
i) tecnica farmaceutica.
Art. 78. - L'ordine degli studi consigliato è il seguente:

Anno I.

Chimica generale e inorganica.
Fisica sperimentale (1° corso).
Botanica.
Esercitazioni di botanica in rapporto alle piante medicinali.
Zoologia con esercizi.

Anno II.

Chimica organica.
Fisica sperimentale (2° corso).
Mineralogia con esercizi.
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Esercitazioni di preparazioni chimiche nel laboratorio di chimica farmaceutica.
Esercitazioni di analisi qualitativa nel laboratorio di chimica generale.
Chimica fisica.

Anno III.

Chimica farmaceutica e tossicologica.
Materia medica (farmacognosia e farmacologia).
Igiene con esercizi.
Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.
Esercitazioni di analisi quantitativa.
Esercitazioni di fisica.
Esercitazioni di materia medica.

Anno IV.

Chimica biologica con esercizi.
Chimica industriale.
Chimica bromatologica.
Chimica farmaceutica.
Esercitazioni di chimica bromatologica e zoochimica.
Esercitazioni di tecnica farmaceutica.

Anno V.

Pratica in una farmacia.
Frequenza a scopo di perfezionamento culturale e pratico nei laboratori di chimica farmaceutica e materia medica.
Art. 79. - Lo studente è libero di sostituire a non più di tre delle materie, elencate all'art. 76, tre altre scelte tra quelle della Facoltà di scienze o di medicina.
Art. 80. - Le esercitazioni sono da considerarsi come il necessario complemento dei corsi teoretici.
Per essere ammesso alle esercitazioni di analisi qualitativa e di fisica, lo studente deve aver superato rispettivamente l'esame di chimica generale e inorganica e di fisica sperimentale.
Per essere ammesso alle esercitazioni di analisi quantitativa è uopo superare la prova di analisi qualitativa.
Art. 81. - L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute: la prima alla fine del 4° anno, la seconda alla fine del 5°.
Alla fine del 4° anno lo studente deve:
1. Superare una prova di analisi e preparazione, o saggi di purezza, di due prodotti farmaceutici;
2. Superare le seguenti tre prove:
a) di analisi chimica qualitativa;
b) di analisi chimica quantitativa;
c) di analisi chimica tossicologica e bromatologica.
Le prove si svolgono nel laboratorio di chimica farmaceutica, sotto il controllo della Commissione esaminatrice. I temi, stabiliti in precedenza dalla Commissione, vengono assegnati per sorteggio ai singoli candidati.
Alla fine del 5° anno lo studente deve:
1. Presentare una dissertazione scritta su argomento scelto liberamente, possibilmente sperimentale, in chimica farmaceutica, o in materie strettamente attinenti alla farmacia, e discuterla su relazione del direttore dell'Istituto presso il quale la dissertazione stessa fu elaborata.
2. Discutere due fra tre argomenti orali presentati e scelti in materie diverse fra loro e da quelle su cui verte la dissertazione.
3. Superare una prova pratica di tecnica farmaceutica.
4. Sostenere una prova orale, nella quale deve dimostrare la conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali, e, nei riguardi della pratica farmaceutica, dell'arte di ricettare, della farmacopea e della legislazione sanitaria.
Art. 82. - La Commissione per la prima seduta di laurea in chimica e farmacia si compone di regola di nove membri ed è presieduta dal Direttore.
Ne fanno parte, oltre il Direttore, sette professori della Scuola, tra i quali sempre quelli di chimica generale, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica (farmacologia e farmacognosia) e di botanica, ed un libero docente, scelto possibilmente tra quelli che hanno effettivamente insegnato nella Scuola.
Per la seconda seduta alla suddetta Commissione si aggiungono un altro libero docente, scelto come sopra, ed un provetto farmacista.
Art. 83. - I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia, in veterinaria, in agraria, aspiranti alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al 3° anno.
I laureati in agraria o in veterinaria debbono presentare il titolo di studi secondari, prescritto per l'ammissione alla Scuola, conseguito almeno due anni prima.
I laureati in chimica possono essere ammessi al 4° anno, purché abbiano frequentato per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica, con i relativi esercizi.
I diplomati in farmacia possono essere ammessi al 3° anno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 294, foglio 17. - Mancini.