stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2411

Modifiche allo statuto della Regia università di Catania. (029U2411)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 22-3-1930
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 14 ottobre 1926,  n.  2169,  col  quale  venne
approvato lo statuto della Regia universita' di Catania; 
  Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2231,  col  quale  vennero
approvate delle modificazioni allo statuto medesimo; 
  Vedute le nuove proposte presentate dalle autorita' accademiche  di
detta Universita'; 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  Lo statuto della Regia universita' di  Catania,  approvato  col  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2169, e modificato col Regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2231, e' ulteriormente modificato come segue: 
  Art.  23.  -  All'elenco  degli  insegnamenti  della  Facolta'   di
giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: 
  «20. Diritto sindacale e corporativo; 
  «21. Diritto del lavoro». 
  Art. 34. - Il primo  comma  e'  sostituito  con  il  seguente:  «Lo
studente e' libero  di  modificare  i  piani  degli  studi  proposti,
sostituendo a una o piu' fra le materie in essi indicate  altrettante
materie fra quelle dell'art. 31 o anche fra quelle insegnate in altre
Facolta', purche' frequenti un numero  di  materie,  insegnate  nella
Facolta', non inferiore a 10 ed  ottenga  firme  di  presenza  in  18
corsi, nei quattro anni per la laurea in lettere, e in 20, in  quelli
per la laurea in filosofia». 
  Art. 47. - E' sostituito con il seguente: 
  «Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 
  1. Fisica; 
  2. Chimica; 
  3. Botanica; 
  4. Zoologia e anatomia comparata; 
  5. Anatomia umana sistematica ed istologia; 
  6. Fisiologia; 
  7. Chimica biologica; 
  8. Patologia generale; 
  9. Anatomia topografica; 
  10. Medicina operatoria; 
  11. Materia medica (farmacologia e farmacoterapia); 
  12. Patologia medica; 
  13. Patologia chirurgica; 
  14. Clinica medica e semeiotica; 
  15. Clinica chirurgica; 
  16. Clinica ostetrica e ginecologica; 
  17. Clinica delle malattie nervose e mentali; 
  18. Clinica pediatrica; 
  19. Clinica oculistica; 
  20. Clinica dermosifilopatica; 
  21. Clinica otorinolaringoiatrica; 
  22. Anatomia ed istologia patologica; 
  23. Igiene e batteriologia; 
  24. Medicina legale e delle assicurazioni sociali; 
  25. Parassitologia medica; 
  26. Ortopedia; 
  27. Patologia esotica; 
  28. Odontoiatria». 
  L'art. 49 e' sostituito con il seguente: 
  «Lo studente e' libero di  variare  il  piano  di  studi  proposto,
purche' il numero delle materie, nelle quali si iscriva e nelle quali
superi gli esami, non sia inferiore a ventiquattro (24). 
  Art. 52. - L'ultimo comma e' sostituito con il seguente: 
  «Lo studente non puo' essere ammesso a nessun esame di profitto  in
qualsiasi clinica generale o speciale,  se  non  abbia  superato  gli
esami di profitto di anatomia normale, di  fisiologia,  di  patologia
generale, di  patologia  speciale  medica  e  di  patologia  speciale
chirurgica». 
  Art. 58. - Il secondo comma e' sostituito con il seguente: 
  «Per la laurea in matematica, prenda iscrizione e superi gli  esami
in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 56 ai numeri  1  a
3, 8 a 10, 12 a 14, 17 a 22, 24». 
  Art. 60. - Il secondo comma e' sostituito con il seguente: 
  «Gli studenti aspiranti alla laurea in fisica, o in chimica,  o  in
scienze naturali, o in fisica e matematica, o  in  fisica  e  scienze
naturali, per  frequentare  gli  esercizi  di  fisica  debbono  avere
superato l'esame del corso teorico impartito al  primo  anno.  Pero',
agli effetti del computo del numero di esami  per  l'ammissione  alla
laurea, e' necessario che l'esame sia superato  anche  sulla  materia
del secondo anno». 
  Art.  63.  -  Nell'elenco  delle  materie  del  primo   anno   allo
insegnamento di «Elementi di  proiettiva»  e'  sostituito  quello  di
«Geometria descrittiva con elementi di proiettiva». 
  Nell'elenco  delle  materie   del   secondo   anno   e'   soppresso
l'insegnamento di «Geometria descrittiva». 
  Agli articoli dal 65 al 74, contenenti  sotto  il  titolo  VIII  le
norme per la Scuola di farmacia sono sostituiti i seguenti altri: 
  Art. 65. - La Scuola di farmacia conferisce: 
  a) il diploma in farmacia; 
  b) la laurea in chimica e farmacia. 
  Art. 66. - Le materie d'insegnamento sono: 
  1. Chimica generale ed inorganica; 
  2. Chimica organica; 
  3. Fisica sperimentale; 
  4. Zoologia; 
  5. Mineralogia; 
  6. Botanica; 
  7. Igiene; 
  8. Chimica farmaceutica e tossicologica; 
  9. Chimica bromatologica; 
  10. Materia medica (farmacognosia e farmacologia); 
  11. Chimica biologica; 
  12. Chimica fisica; 
  12. Chimica industriale; 
  14. Tecnica farmaceutica. 
  Gli  insegnamenti  di  chimica  generale  e   inorganica,   chimica
organica, chimica industriale e mineralogia sono compresi tra  quelli
della Facolta' di scienze;  quelli  di  fisica,  zoologia  e  chimica
biologica fra gl'insegnamenti della Facolta' di medicina. 
  Art. 67. - Gl'insegnamenti della Scuola vengono impartiti  mediante
lezioni   teoriche,   dimostrative   e   sperimentali   e    mediante
esercitazioni pratiche nei laboratori e gabinetti. 
  La  Scuola  stabilisce  i  corsi  pratici  e   teoretici   per   il
conseguimento della laurea e del diploma. 
  Art. 68. - Nessun anno di studio e' valido se lo  studente  non  si
sia iscritto almeno a tre corsi. 
  Gli esami di profitto si svolgono per singole materie. 
  Quelli relativi a materie biennali devono essere sostenuti  in  due
sedute separate. 
  Art. 69. - Per  il  conseguimento  del  diploma  in  farmacia  sono
consigliati i seguenti corsi: 
  1. Chimica generale e inorganica; 
  2. Chimica organica; 
  3. Fisica sperimentale (corso speciale); 
  4. Mineralogia; 
  5. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale); 
  6. Chimica bromatologica; 
  7. Botanica (corso speciale); 
  8. Materia medica (farmacognosia e farmacologia) (corso speciale); 
  9. Zoologia; 
  10. Tecnica farmaceutica. 
  Art. 70. - L'ordine degli studi  consigliato  dalla  Scuola  e'  il
seguente: 
 
                               Anno I. 
 
  Chimica generale ed inorganica. 
  Fisica sperimentale. 
  Botanica. 
  Esercitazioni di botanica (in rapporto alle piante officinali). 
 
                              Anno II. 
 
  Chimica organica. 
  Chimica farmaceutica e tossicologica (1° corso). 
  Mineralogia. 
  Esercizi di preparazioni ed analisi  chimica  (nel  laboratorio  di
chimica farmaceutica). 
 
                              Anno III. 
 
  Chimica farmaceutica e tossicologica (2° Corso). 
  Chimica bromatologica. 
  Materia medica (farmacognosia e farmacologia). 
  Tecnica farmaceutica. 
  Esercitazioni di chimica farmaceutica. 
  Esercitazioni di materia medica. 
  Esercitazioni di tecnica farmaceutica. 
 
                              Anno IV. 
 
  Pratica in una farmacia. 
  Frequenza a  scopo  di  perfezionamento  culturale  e  pratico  nei
laboratori di chimica farmaceutica e materia medica. 
  Art. 71. - Lo studente e' libero di sostituire a due delle  materie
consigliate due altre scelte  fra  quelle  elencate  nello  art.  69,
purche' il numero dei corsi da frequentare e dei  relativi  esami  da
superare non risulti inferiore a nove. 
  Lo studente deve in ogni  caso  provare  di  avere  frequentato  le
esercitazioni di: 
  a) preparazioni ed analisi chimica; 
  b) chimica farmaceutica; 
  c) materia medica; 
  d) botanica, in rapporto alle piante officinali, 
  e di avere sostenute le relative prove pratiche. 
  Art. 72. - Le esercitazioni  sono  il  necessario  complemento  dei
corrispondenti  corsi  teoretici.  Alla  fine  di   ogni   corso   di
esercitazione gli studenti sono soggetti alla relativa prova pratica. 
  Art. 73. - L'esame di diploma ha luogo in due sedute: 
  la prima alla fine del terzo anno; 
  la seconda alla fine del quarto. 
  Nella prima seduta si sostengono le seguenti prove: 
  a) un'analisi qualitativa,  eseguita  nel  laboratorio  di  chimica
farmaceutica, con relazione scritta; 
  b) saggi di purezza e preparazione di due prodotti farmaceutici  da
eseguirsi egualmente nel  laboratorio  di  chimica  farmaceutica  con
relazione scritta. 
  Le prove a) e b) sono eseguite sotto il controllo della Commissione
esaminatrice: 
  I  temi,  stabiliti  in  precedenza  dalla   Commissione,   vengono
assegnati per sorteggio ai singoli candidati; 
  c) una prova orale, consistente nella discussione sui  risultati  e
metodi relativi alle due prove precedenti. 
  Questa prova puo' essere sostenuta soltanto da chi  abbia  superate
le prove a) e b). 
  Nella seconda seduta il candidato deve sostenere una prova  pratica
di dosaggio volumetrico e una prova pratica di tecnica  farmaceutica,
superate le quali sara' ammesso a sostenere una prova orale,  diretta
ad accertare la conoscenza dei  medicamenti,  delle  droghe  e  delle
piante  medicinali,  e,  nei  riguardi  della  pratica  farmaceutica,
dell'arte  di  ricettare,  della  farmacopea  e  della   legislazione
sanitaria. 
  Art. 74. - La Commissione per l'esame di diploma alla fine  del  3°
anno (1ª seduta), si compone di 7 membri, fra i quali sono di  regola
sempre compresi il direttore della Scuola, i  professori  di  chimica
inorganica e organica, di chimica farmaceutica e di materia medica, e
un libero docente, scelto  possibilmente  fra  quelli  che  insegnano
effettivamente nella Scuola. 
  Per l'esame pratico  alla  fine  del  4°  anno  (2ª  seduta),  alla
Commissione, costituita come sopra, si aggiungono  il  professore  di
botanica ed un provetto farmacista. 
  Art. 75.  -  I  laureati  in  chimica,  fisica,  scienze  naturali,
medicina e chirurgia, agraria, veterinaria - aspiranti al  diploma  -
sono di regola ammessi al 2° anno; possono pero'  essere  ammessi  al
3°, quando comprovino di avere  seguito  per  un  anno  il  corso  di
chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi. 
  La Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati
dai singoli aspiranti, determina caso per caso il numero minimo degli
insegnamenti che debbono essere seguiti e formare  oggetto  di  esame
per il conseguimento del diploma, e consiglia l'ulteriore piano degli
studi. 
  Art. 76. - Per il conseguimento della laurea in chimica e  farmacia
sono consigliati i seguenti corsi: 
  1. Chimica generale e inorganica; 
  2. Chimica organica; 
  3. Fisica sperimentale (biennale); 
  4. Zoologia; 
  5. Botanica; 
  6. Mineralogia; 
  7. Igiene; 
  8. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale); 
  9. Chimica bromatologica; 
  10. Materia medica (farmacognosia e farmacologia); 
  11. Chimica biologica; 
  12. Chimica industriale; 
  13. Chimica fisica; 
  14. Tecnica farmaceutica. 
  Art. 77.  -  Lo  studente  deve  inoltre  frequentare  le  seguenti
esercitazioni: 
  per un biennio: 
  a) preparazioni chimiche  e  di  tossicologia  nel  laboratorio  di
chimica farmaceutica (biennale); 
  b) analisi qualitativa e quantitativa nel  laboratorio  di  Chimica
generale. 
  per un anno: 
  c) botanica, sulle piante medicinali; 
  d) fisica; 
  e) chimica bromatologica e zoochimica nel  laboratorio  di  chimica
farmaceutica; 
  f) zoologia; 
  g) chimica biologica; 
  h) igiene; 
  i) tecnica farmaceutica. 
  Art. 78. - L'ordine degli studi consigliato e' il seguente: 
 
                               Anno I. 
 
  Chimica generale e inorganica. 
  Fisica sperimentale (1° corso). 
  Botanica. 
  Esercitazioni di botanica in rapporto alle piante medicinali. 
  Zoologia con esercizi. 
 
                              Anno II. 
 
  Chimica organica. 
  Fisica sperimentale (2° corso). 
  Mineralogia con esercizi. 
  Chimica farmaceutica e tossicologica. 
  Esercitazioni di preparazioni chimiche nel laboratorio  di  chimica
farmaceutica. 
  Esercitazioni di analisi qualitativa  nel  laboratorio  di  chimica
generale. 
  Chimica fisica. 
 
                              Anno III. 
 
  Chimica farmaceutica e tossicologica. 
  Materia medica (farmacognosia e farmacologia). 
  Igiene con esercizi. 
  Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica. 
  Esercitazioni di analisi quantitativa. 
  Esercitazioni di fisica. 
  Esercitazioni di materia medica. 
 
                              Anno IV. 
 
  Chimica biologica con esercizi. 
  Chimica industriale. 
  Chimica bromatologica. 
  Chimica farmaceutica. 
  Esercitazioni di chimica bromatologica e zoochimica. 
  Esercitazioni di tecnica farmaceutica. 
 
                               Anno V. 
 
  Pratica in una farmacia. 
  Frequenza a  scopo  di  perfezionamento  culturale  e  pratico  nei
laboratori di chimica farmaceutica e materia medica. 
  Art. 79. - Lo studente e' libero di sostituire a non  piu'  di  tre
delle materie, elencate all'art. 76,  tre  altre  scelte  tra  quelle
della Facolta' di scienze o di medicina. 
  Art. 80. - Le esercitazioni sono da considerarsi come il necessario
complemento dei corsi teoretici. 
  Per essere ammesso alle esercitazioni di analisi qualitativa  e  di
fisica, lo studente deve aver  superato  rispettivamente  l'esame  di
chimica generale e inorganica e di fisica sperimentale. 
  Per essere ammesso alle esercitazioni di  analisi  quantitativa  e'
uopo superare la prova di analisi qualitativa. 
  Art. 81. - L'esame di laurea in chimica e farmacia si  da'  in  due
sedute: la prima alla fine del 4° anno, la seconda alla fine del 5°. 
  Alla fine del 4° anno lo studente deve: 
  1. Superare una  prova  di  analisi  e  preparazione,  o  saggi  di
purezza, di due prodotti farmaceutici; 
  2. Superare le seguenti tre prove: 
  a) di analisi chimica qualitativa; 
  b) di analisi chimica quantitativa; 
  c) di analisi chimica tossicologica e bromatologica. 
  Le prove si svolgono nel laboratorio di chimica farmaceutica, sotto
il controllo della Commissione esaminatrice.  I  temi,  stabiliti  in
precedenza dalla Commissione,  vengono  assegnati  per  sorteggio  ai
singoli candidati. 
  Alla fine del 5° anno lo studente deve: 
  1.  Presentare  una  dissertazione  scritta  su  argomento   scelto
liberamente, possibilmente sperimentale, in chimica  farmaceutica,  o
in materie strettamente attinenti  alla  farmacia,  e  discuterla  su
relazione  del   direttore   dell'Istituto   presso   il   quale   la
dissertazione stessa fu elaborata. 
  2. Discutere due fra tre argomenti orali  presentati  e  scelti  in
materie diverse fra loro e da quelle su cui verte la dissertazione. 
  3. Superare una prova pratica di tecnica farmaceutica. 
  4. Sostenere una  prova  orale,  nella  quale  deve  dimostrare  la
conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle  piante  medicinali,
e, nei riguardi della pratica farmaceutica, dell'arte  di  ricettare,
della farmacopea e della legislazione sanitaria. 
  Art. 82. - La Commissione per la prima seduta di laurea in  chimica
e farmacia si compone di regola di nove membri ed e'  presieduta  dal
Direttore. 
  Ne fanno parte, oltre il Direttore, sette professori della  Scuola,
tra  i  quali  sempre  quelli  di  chimica   generale,   di   chimica
farmaceutica e  tossicologica,  di  materia  medica  (farmacologia  e
farmacognosia)  e  di  botanica,  ed  un   libero   docente,   scelto
possibilmente tra quelli che  hanno  effettivamente  insegnato  nella
Scuola. 
  Per la seconda seduta alla suddetta Commissione  si  aggiungono  un
altro libero docente, scelto come sopra, ed un provetto farmacista. 
  Art. 83. - I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e
chirurgia, in veterinaria,  in  agraria,  aspiranti  alla  laurea  in
chimica e farmacia, sono ammessi al 3° anno. 
  I laureati in agraria o in veterinaria debbono presentare il titolo
di  studi  secondari,  prescritto  per  l'ammissione   alla   Scuola,
conseguito almeno due anni prima. 
  I laureati in chimica possono essere ammessi al  4°  anno,  purche'
abbiano frequentato per un anno il corso di  chimica  farmaceutica  e
tossicologica, con i relativi esercizi. 
  I diplomati in farmacia possono essere ammessi al 3° anno. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 31 ottobre 1929 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1930 - Anno VIII 
    Atti del Governo, registro 294, foglio 17. - Mancini.