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REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2402

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Pinerolo ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482. (029U2402)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-3-1930 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2461, col quale il comune di Abbadia Alpina è stato aggregato al comune di Pinerolo e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dalla amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Torino alla diretta amministrazione del comune autonomo di Pinerolo, a decorrere dal 5 dicembre 1928;
Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'articolo 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;
Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;
Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Torino dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quella Amministrazione scolastica per 14 gestione delle scuole elementari del comune di Abbadia Alpina sostenne l'effettiva spesa di lire 43.266,58;
Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;
Visti i Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 618, 8 dicembre 1927, n. 2776, e 21 luglio 1927, n. 1869, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Abbadia Alpina, ora aggregato al comune di Pinerolo, i corrispondenti contributi di L. 3275,39, L. 3200 e L. 1600;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Pinerolo, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Abbadia Alpina, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 35.191,19 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 5 dicembre 1928.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.


Giuliano - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 294, foglio 4. - Ferzi.