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REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2402

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Pinerolo ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482. (029U2402)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-3-1930
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2461, col quale  il  comune
di Abbadia Alpina e' stato aggregato al comune  di  Pinerolo  e  che,
conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune  sono
passati  a  tutti  gli  effetti  dalla  amministrazione   del   Regio
provveditorato agli studi di Torino alla diretta amministrazione  del
comune autonomo di Pinerolo, a decorrere dal 5 dicembre 1928; 
  Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col  quale  le
disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'articolo 1 della stessa
legge, per quanto riguarda i concorsi e  rimborsi  scolastici  dovuti
dallo Stato ai Comuni che  hanno  la  diretta  amministrazione  delle
scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate  dai
Regi provveditorati agli studi nei  Comuni  aggregati  ad  altri  che
abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole; 
  Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata  legge,  per  il
quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi  ai  Comuni
suddetti   sono   consolidati   nella   differenza   fra   la   spesa
effettivamente sostenuta per le scuole predette  dall'Amministrazione
regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le  scuole  non
classificate e i contributi dovuti dai Comuni per  effetto  dell'art.
17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R.
decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; 
  Visti gli atti trasmessi  dal  Regio  provveditore  agli  studi  di
Torino  dai  quali  risulta  che  nell'esercizio   1927-1928   quella
Amministrazione scolastica per 14 gestione  delle  scuole  elementari
del comune di Abbadia  Alpina  sostenne  l'effettiva  spesa  di  lire
43.266,58; 
  Visto che nello stesso esercizio  finanziario  il  Ministero  della
educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per  la  gestione  di
scuole non classificate in detto Comune; 
  Visti i Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 618, 8 dicembre  1927,  n.
2776, e 21 luglio 1927, n. 1869, coi quali, in applicazione dell'art.
17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R.
decreto-legge 4  settembre  1925,  n.  1722,  furono  rispettivamente
consolidati e liquidati a carico del comune di  Abbadia  Alpina,  ora
aggregato al comune di Pinerolo, i corrispondenti  contributi  di  L.
3275,39, L. 3200 e L. 1600; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto  dallo
Stato al  comune  di  Pinerolo,  a  titolo  di  concorsi  e  rimborsi
scolastici, per la diretta amministrazione  delle  scuole  elementari
del comune aggregato di Abbadia Alpina, in applicazione dell'art.  11
della legge  14  giugno  1928,  n.  1482,  il  cui  ammontare  rimane
stabilito nella somma di L. 35.191,19 risultante dall'elenco  annesso
al presente decreto, a decorrere dal 5 dicembre 1928. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 21 novembre 1929 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
 
                                                  Giuliano - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° marzo 1930 - Anno VIII 
    Atti del Governo, registro 294, foglio 4. - Ferzi.