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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2394

Modifiche allo statuto della libera Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. (029U2394)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-3-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 25 novembre 1926, n. 2413, con cui venne approvato lo statuto della libera Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Veduto il R. decreto 14 luglio 1927, n. 1734, con cui venne modificato lo statuto predetto;
Vedute le nuove proposte presentate dalle autorità accademiche della Università predetta;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della libera Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con R. decreto 25 novembre 1926, n. 2413, e modificato con R. decreto 14 luglio 1927, n. 1734, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1

Art. 12. - Nell'elenco delle materie alle parole «diritto del lavoro» si sostituiscono le parole «diritto del lavoro e ordinamento corporativo»; nel corrispondente elenco degli insegnamenti alle parole «corsi semestrali di diritto del lavoro e ordinamento sindacale» si sostituiscono le parole «corsi semestrali di diritto del lavoro e ordinamento corporativo».
Art. 15. - Nell'elenco degli insegnamenti relativi alla materia «statistica» si aggiunge «corsi semestrali di statistica economica».
Art. 18. - Si aggiungono le seguenti materie e i seguenti corsi d'insegnamento corrispondenti:
Materie. Insegnamenti.
«Storia della musica». «Corsi di storia della musica».
«Archeologia cristiana». « Corsi di archeologia cristiana ».
«Paletnologia». «Corsi di paletnologia».
«Antichità americane». «Corsi di antichità americane».
«Etnologia religiosa». «Corsi di etnologia religiosa».
«Storia delle scienze». «Corsi di storia delle scienze».
Articoli 52, 61 e 63: alla materia «diritto del lavoro e ordinamento sindacale» si sostituisce «diritto del lavoro e ordinamento corporativo». Per le scuole di cui agli articoli 61 e 63 tale disciplina è impartita in due semestri.
Art. 83. - Agli insegnamenti della Scuola di scienze dell'antichità si aggiungono i seguenti:
«Archeologia cristiana»;
«Paletnologia»;
«Antichità americane».
Art. 86. - Agli insegnamenti della Scuola di storia medioevale e moderna si aggiunge, tanto per la storia medioevale che per quella contemporanea, quello di «storia della musica».
Art. 87. - Agli insegnamenti, da seguirsi a scelta dagli iscritti alla Scuola di filosofia neoscolastica, si aggiunge quello di «storia delle scienze».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, aditi 26 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo registro 293, foglio 113. - Mancini.