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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2394

Modifiche allo statuto della libera Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. (029U2394)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-3-1930
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE. 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 25 novembre  1926,  n.  2413,  con  cui  venne
approvato lo statuto della libera  Universita'  cattolica  del  Sacro
Cuore di Milano; 
  Veduto il R. decreto  14  luglio  1927,  n.  1734,  con  cui  venne
modificato lo statuto predetto; 
  Vedute le nuove proposte  presentate  dalle  autorita'  accademiche
della Universita' predetta; 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30  settembre  1923,
n. 2102; 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  Lo statuto della libera Universita' cattolica del  Sacro  Cuore  di
Milano, approvato con  R.  decreto  25  novembre  1926,  n.  2413,  e
modificato con R. decreto 14 luglio 1927, n. 1734,  e'  ulteriormente
modificato come segue: 
  Art. 12. - Nell'elenco  delle  materie  alle  parole  «diritto  del
lavoro» si sostituiscono le parole «diritto del lavoro e  ordinamento
corporativo»;  nel  corrispondente  elenco  degli  insegnamenti  alle
parole  «corsi  semestrali  di  diritto  del  lavoro  e   ordinamento
sindacale» si sostituiscono le parole «corsi  semestrali  di  diritto
del lavoro e ordinamento corporativo». 
  Art. 15. - Nell'elenco degli  insegnamenti  relativi  alla  materia
«statistica» si aggiunge «corsi semestrali di statistica economica». 
  Art. 18. - Si aggiungono le seguenti materie  e  i  seguenti  corsi
d'insegnamento corrispondenti: 
  Materie. Insegnamenti. 
  «Storia della musica». «Corsi di storia della musica». 
  «Archeologia cristiana». « Corsi di archeologia cristiana ». 
  «Paletnologia». «Corsi di paletnologia». 
  «Antichita' americane». «Corsi di antichita' americane». 
  «Etnologia religiosa». «Corsi di etnologia religiosa». 
  «Storia delle scienze». «Corsi di storia delle scienze». 
  Articoli  52,  61  e  63:  alla  materia  «diritto  del  lavoro   e
ordinamento  sindacale»  si  sostituisce  «diritto   del   lavoro   e
ordinamento corporativo». Per le scuole di cui agli articoli 61 e  63
tale disciplina e' impartita in due semestri. 
  Art.  83.   -   Agli   insegnamenti   della   Scuola   di   scienze
dell'antichita' si aggiungono i seguenti: 
  «Archeologia cristiana»; 
  «Paletnologia»; 
  «Antichita' americane». 
  Art. 86. - Agli insegnamenti della Scuola di  storia  medioevale  e
moderna si aggiunge, tanto per la storia medioevale  che  per  quella
contemporanea, quello di «storia della musica». 
  Art. 87. - Agli insegnamenti, da seguirsi a scelta  dagli  iscritti
alla Scuola di filosofia neoscolastica, si aggiunge quello di «storia
delle scienze». 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 31 ottobre 1929 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
 
                                                            Giuliano. 
 
Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
  Registrato alla Corte dei conti, aditi 26 febbraio 1930 - Anno VIII 
  Atti del Governo registro 293, foglio 113. - Mancini.