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REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1694

Modificazione dell'art. 30 e completamento dell'art. 51 del regolamento sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 31 ottobre 1873 n. 1687. (029U1694)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-10-1929 al: 29-11-1980
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª) con cui fu approvato il regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate;

Visto l'art. 30 del regolamento medesimo che stabilisce in quali casi il macchinista deve fare uso del fischio della locomotiva;

Visto l'art. 51 del regolamento medesimo il quale detta le norme a cui devono attenersi i viaggiatori che usano della ferrovia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 30 del regolamento approvato col R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), è modificato come appresso:

«Art. 30. - Le locomotive a vapore, elettriche e le carrozze motrici devono essere munite di un apparecchio atte a dare segnalazioni acustiche, col quale il personale che le guida possa annunziare a distanza il loro imminente sopraggiungere, secondo le prescrizioni regolamentari che gli esercenti dovranno sottoporre alla preventiva approvazione del Governo. In ogni caso però il personale di macchina dovrà dare un segnale di avviso col fischio della locomotiva o del veicolo automotore, ovvero con altro apparecchio acustico, se ciò sia stato autorizzato dal Governo, quando si avvicina ai principali passaggi a livello, quando abbia una visuale troppo limitata a causa delle curve, delle gallerie o di intemperie lungo la via e nelle stazioni, quando scorga persone sul binario percorso od in immediata vicinanza di esso, ripetendo il segnale ogni qual volta occorra.

«Il personale di macchina, o, quando ciò sia autorizzato dal Governo, il personale che comanda la partenza o la manovra deve dare un segnale d'avviso, con detto apparecchio o con altri mezzi, anche non acustici, prima di mettere in moto un treno, una manovra, una locomotiva o carrozza automotrice isolata.

«Il personale di macchina deve astenersi dall'usare il proprio segnale d'avviso senza necessità, e deve possibilmente evitare di far funzionare l'iniettore e di aprire gli spurghi dei cilindri nelle stazioni, nell'attraversare i passaggi a livello, i cavalcavia, i sottopassaggi e percorrendo tratti attigui a strade comuni, per non arrecare molestia o danno alle persone o spavento agli animali».

All'art. 51 del regolamento approvato col R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), sono aggiunte le norme di cui appresso che costituiscono il sesto capoverso dell'articolo stesso:

«I viaggiatori e le altre persone non appartenenti alla ferrovia, che per qualsiasi motivo circolassero nell'interno degli impianti di stazione, dovranno astenersi dall'attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno, una locomotiva a vapore od elettrica, una carrozza automotrice od una manovra. Dovranno pure astenersi dall'attraversare i binari, su cui sostino treni fermi in immediata vicinanza della testa o della coda dei treni stessi e di introdursi, per attraversare un binario, fra due veicoli fermi, siano essi agganciati o anche a poca distanza, fra loro. Può essere però consentito di attraversare dei binari fra due colonne ferme, od alle loro estremità, quando ciò sia indispensabile pel servizio viaggiatori».

Le disposizioni del presente decreto valgono anche per le ferrovie e le tramvie extraurbane a regime ferroviario esercitate da industria privata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 10. - Mancini