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REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1694

Modificazione dell'art. 30 e completamento dell'art. 51 del regolamento sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 31 ottobre 1873 n. 1687. (029U1694)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-10-1929
al: 29-11-1980
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª) con cui
fu approvato il regolamento circa  la  polizia,  la  sicurezza  e  la
regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate; 
 
  Visto l'art. 30 del regolamento medesimo che  stabilisce  in  quali
casi il macchinista deve fare uso del fischio della locomotiva; 
 
  Visto l'art. 51 del regolamento medesimo il quale detta le norme  a
cui devono attenersi i viaggiatori che usano della ferrovia; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  L'art. 30 del regolamento approvato col R. decreto 31 ottobre 1873,
n. 1687 (serie 2ª), e' modificato come appresso: 
 
  «Art. 30. - Le  locomotive  a  vapore,  elettriche  e  le  carrozze
motrici  devono  essere  munite  di  un  apparecchio  atte   a   dare
segnalazioni acustiche, col quale il personale  che  le  guida  possa
annunziare a distanza il loro imminente  sopraggiungere,  secondo  le
prescrizioni regolamentari che gli esercenti dovranno sottoporre alla
preventiva approvazione del Governo. In ogni caso pero' il  personale
di macchina dovra' dare  un  segnale  di  avviso  col  fischio  della
locomotiva o del veicolo automotore,  ovvero  con  altro  apparecchio
acustico, se cio'  sia  stato  autorizzato  dal  Governo,  quando  si
avvicina ai principali passaggi a livello, quando abbia  una  visuale
troppo limitata a causa delle curve, delle gallerie o  di  intemperie
lungo la via e nelle stazioni,  quando  scorga  persone  sul  binario
percorso od in immediata vicinanza di esso, ripetendo il segnale ogni
qual volta occorra. 
 
  «Il personale di macchina,  o,  quando  cio'  sia  autorizzato  dal
Governo, il personale che comanda la partenza o la manovra deve  dare
un segnale d'avviso, con detto apparecchio o con altri  mezzi,  anche
non acustici, prima di mettere in moto un  treno,  una  manovra,  una
locomotiva o carrozza automotrice isolata. 
 
  «Il personale di macchina  deve  astenersi  dall'usare  il  proprio
segnale d'avviso senza necessita', e deve  possibilmente  evitare  di
far funzionare l'iniettore e di aprire gli spurghi dei cilindri nelle
stazioni, nell'attraversare i passaggi a  livello,  i  cavalcavia,  i
sottopassaggi e percorrendo tratti attigui a strade comuni,  per  non
arrecare molestia o danno alle persone o spavento agli animali». 
 
  All'art. 51 del regolamento approvato col  R.  decreto  31  ottobre
1873, n. 1687 (serie 2ª), sono aggiunte le norme di cui appresso  che
costituiscono il sesto capoverso dell'articolo stesso: 
 
  «I viaggiatori e le altre persone non appartenenti  alla  ferrovia,
che per qualsiasi motivo circolassero nell'interno degli impianti  di
stazione, dovranno  astenersi  dall'attraversare  un  binario  quando
sullo stesso stia sopraggiungendo un treno, una locomotiva  a  vapore
od elettrica, una carrozza automotrice od una manovra. Dovranno  pure
astenersi dall'attraversare i binari, su cui sostino treni  fermi  in
immediata vicinanza della testa o della coda dei treni  stessi  e  di
introdursi, per attraversare un binario, fra due veicoli fermi, siano
essi agganciati o anche a poca distanza, fra loro. Puo' essere  pero'
consentito di attraversare dei binari fra due colonne ferme, od  alle
loro  estremita',  quando  cio'  sia  indispensabile   pel   servizio
viaggiatori». 
 
  Le disposizioni del presente decreto valgono anche per le  ferrovie
e le tramvie extraurbane a regime ferroviario esercitate da industria
privata. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 9 agosto 1929 - Anno VII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Mussolini - Ciano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1929 - Anno VII 
 
    Atti del Governo, registro 289, foglio 10. - Mancini