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LEGGE 27 giugno 1929, n. 1047

Provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato. (029U1047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-7-1929 al: 15-12-2009
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Art. 1



Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo, le paghe e gli assegni analoghi attualmente corrisposti:

agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente, a servizio dello Stato, nonché ai magistrati, agli insegnanti ed agli altri personali civili dei gruppi A, B e C dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

agli agenti subalterni;

agli operai permanenti e agli incaricati stabili;

ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente;

ai graduati e militi della Milizia volontaria predetta, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente;

ai personali di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

sono sostituiti da quelli stabiliti rispettivamente con le tabelle di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI alla presente legge.