stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1047

Provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato. (029U1047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-7-1929
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo,  le  paghe  e  gli
assegni analoghi attualmente corrisposti: 
 
    agli ufficiali del Regio  esercito,  della  Regia  marina,  della
Regia  aeronautica,  della  Milizia  volontaria  per   la   sicurezza
nazionale, dei Reali carabinieri  e  degli  altri  corpi  organizzati
militarmente, a servizio dello Stato,  nonche'  ai  magistrati,  agli
insegnanti ed agli altri  personali  civili  dei  gruppi  A,  B  e  C
dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; 
 
    agli agenti subalterni; 
 
    agli operai permanenti e agli incaricati stabili; 
 
    ai sottufficiali del Regio esercito, della  Regia  marina,  della
Regia  aeronautica,  della  Milizia  volontaria  per   la   sicurezza
nazionale, dei Reali carabinieri  e  degli  altri  corpi  organizzati
militarmente; 
 
    ai graduati e militi della Milizia volontaria predetta, dei Reali
carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente; 
 
    ai personali di ruolo dell'Amministrazione delle  ferrovie  dello
Stato; 
 
  sono sostituiti da quelli stabiliti rispettivamente con le  tabelle
di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI alla presente legge.