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REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 3483

Modifiche allo statuto della Regia università di Macerata. (028U3483)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-3-1929 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2228, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Macerata;
Vedute le proposte di modificazioni al predetto statuto, avanzate dalle Autorità accademiche della Università medesima;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Allo statuto della Regia università di Macerata, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2228, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art.

3. - Si sostituisca col seguente: «Alla Facoltà di Giurisprudenza sono annessi l'Istituto di esercitazioni giuridiche, ordinato come Seminario, a senso dell'art. 23 del regolamento generale universitario, e la Scuola di perfezionamento in Diritto agrario ed Economia agraria».

Art. 1

Art. 19. - Si sostituisca col seguente:

«Le materie d'insegnamento della Facoltà di Giurisprudenza sono le seguenti:

1. Istituzioni di diritto privato;

2. Istituzioni di diritto romano;

3. Storia del diritto romano;

4. Statistica e demografia;

5. Economia politica;

6. Filosofia del diritto;

7. Diritto costituzionale;

8. Diritto ecclesiastico;

9. Storia del diritto italiano;

10. Diritto romano;

11. Diritto civile;

12. Diritto commerciale;

13. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;

14. Scienza delle finanze e diritto finanziario;

15. Diritto penale;

16. Procedura penale;

17. Procedura civile;

18. Diritto internazionale;

19. Diritto corporativo e diritto del lavoro;

20. Diritto privato agrario;

21. Diritto pubblico agrario;

22. Economia applicata all'agricoltura;

23. Statistica agraria;

24. Medicina legale;

25. Contabilità di Stato.

Tutti i corsi sono annuali, tranne quelli di cui ai numeri 9, 10, 11, 12, 13, 15, che sono biennali.

Gli insegnamenti di Diritto civile, Diritto amministrativo, Diritto penale, Procedura penale, Diritto commerciale, Procedura civile, Diritto ecclesiastico possono essere integrati con esercitazioni pratiche».

Art. 23. - Si sostituisce col seguente:

«Gli studenti non possono essere ammessi all'esame di laurea, ove non abbiano prima superato gli esami di profitto nelle materie costituenti il loro ordine di studi. Inoltre non potranno sostenere l'esame di Diritto romano, se non abbiano già superato quello di Istituzioni di diritto romano; né potranno sostenere gli esami di Diritto civile, Diritto commerciale, Procedura civile, Diritto privato agrario, Diritto pubblico agrario se non abbiano prima superato l'esame di Istituzioni di diritto privato; né gli esami di Diritto penale, Procedura penale, Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, Procedura civile, Diritto ecclesiastico, Diritto internazionale, Filosofia del diritto, Diritto corporativo e diritto del lavoro, se non abbiano superato gli esami di Istituzioni di diritto privato e di Diritto costituzionale; né gli esami di Scienza delle finanze e diritto finanziario, di Economia applicata all'agricoltura e di Statistica agraria, prima di aver superato gli esami di Economia politica e di Statistica e demografia.

Per gli studenti provenienti da altre Università il Consiglio della Facoltà stabilirà di volta in volta i limiti di applicazione delle disposizioni del presente articolo».

Art. 34. - Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

TITOLO V.

Scuola di perfezionamento in Diritto agrario

ed Economia agraria.

Art. 35.

La Scuola conferisce diplomi di perfezionamento in Diritto agrario e in Economia e statistica agraria.

Il corso ha la durata di due anni.

Art. 36.

Le materie per il conseguimento del diploma di perfezionamento in Diritto agrario sono le seguenti:

1. Istituzioni di diritto privato;

2. Scienza delle finanze e diritto finanziario;

3. Diritto corporativo e diritto del lavoro;

4. Diritto privato agrario;

5. Diritto pubblico agrario;

6. Economia applicata all'agricoltura.

Le materie per il conseguimento del diploma di perfezionamento in Economia e statistica agraria sono le seguenti;

1. Statistica e demografia;

2. Economia politica;

3. Scienza delle finanze e diritto finanziario;

4. Diritto corporativo e diritto del lavoro;

5. Economia applicata all'agricoltura;

6. Statistica agraria;

7. Diritto pubblico agrario.

È inoltre necessaria la frequenza ad almeno tre corsi di esercitazioni nelle materie che saranno stabilite annualmente dal Consiglio della Facoltà.

Art. 37.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza. Possono essere ammessi i laureati di altre Facoltà o Scuole, purché forniti del diploma di maturità classica.

I laureati, che abbiano superato l'esame in almeno tre delle materie di cui all'articolo precedente, possono essere ammessi direttamente al secondo anno, su parere della Facoltà.

Art. 38.

Il direttore della Scuola è scelto dalla Facoltà tra i professori di ruolo che coprono la cattedra di una delle materie di insegnamento nella Scuola.

Il Consiglio della Scuola si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti, ed è presieduto dal direttore.

Art. 39.

Gli insegnamenti di Diritto privato agrario, di Diritto pubblico agrario, di Economia applicata all'agricoltura e di Statistica agraria, per gli iscritti alla Scuola sono tenuti separatamente dai corsi della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 40.

Per gli esami di profitto si osservano le disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente statuto.

L'esame di diploma verrà sostenuto davanti ad una Commissione di sette membri composta e nominata a norma dell'art. 27.

Esso consiste:

a) in un esame unico di cultura su tutte le materie della Scuola;

b) in una dissertazione scritta e nella discussione di essa, su una delle materie insegnate nella Scuola.

Per la dissertazione si osservano le disposizioni dell'articolo 24.

Art. 41.

Gli iscritti alla Scuola debbono pagare le seguenti tasse

e sopratasse:

Tassa di immatricolazione L. 100;

Tassa annuale di iscrizione L. 250;

Sopratassa annuale per esami di profitto L. 150;

Sopratassa per esame di diploma L. 50;

Tassa di diploma L. 300.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 85. - Sirovich.