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REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 3483

Modifiche allo statuto della Regia università di Macerata. (028U3483)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 31-3-1929
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927,  n.  2228,  col  quale  venne
approvato lo statuto della Regia universita' di Macerata; 
 
  Vedute le proposte di modificazioni al predetto  statuto,  avanzate
dalle Autorita' accademiche della Universita' medesima; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Allo statuto della Regia universita' di Macerata, approvato con  R.
decreto  13  ottobre  1927,  n.  2228,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni ed aggiunte: 
 
  Art. 3. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Alla  Facolta'  di  Giurisprudenza  sono  annessi  l'Istituto   di
esercitazioni giuridiche, ordinato come Seminario, a senso  dell'art.
23  del  regolamento  generale  universitario,   e   la   Scuola   di
perfezionamento in Diritto agrario ed Economia agraria». 
 
  Art. 19. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Le materie d'insegnamento della Facolta' di Giurisprudenza sono le
seguenti: 
 
  1. Istituzioni di diritto privato; 
 
  2. Istituzioni di diritto romano; 
 
  3. Storia del diritto romano; 
 
  4. Statistica e demografia; 
 
  5. Economia politica; 
 
  6. Filosofia del diritto; 
 
  7. Diritto costituzionale; 
 
  8. Diritto ecclesiastico; 
 
  9. Storia del diritto italiano; 
 
  10. Diritto romano; 
 
  11. Diritto civile; 
 
  12. Diritto commerciale; 
 
  13. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione; 
 
  14. Scienza delle finanze e diritto finanziario; 
 
  15. Diritto penale; 
 
  16. Procedura penale; 
 
  17. Procedura civile; 
 
  18. Diritto internazionale; 
 
  19. Diritto corporativo e diritto del lavoro; 
 
  20. Diritto privato agrario; 
 
  21. Diritto pubblico agrario; 
 
  22. Economia applicata all'agricoltura; 
 
  23. Statistica agraria; 
 
  24. Medicina legale; 
 
  25. Contabilita' di Stato. 
 
  Tutti i corsi sono annuali, tranne quelli di cui ai numeri  9,  10,
11, 12, 13, 15, che sono biennali. 
 
  Gli insegnamenti di Diritto civile, Diritto amministrativo, Diritto
penale, Procedura  penale,  Diritto  commerciale,  Procedura  civile,
Diritto ecclesiastico  possono  essere  integrati  con  esercitazioni
pratiche». 
 
  Art. 23. - Si sostituisce col seguente: 
 
  «Gli studenti non possono essere ammessi all'esame di  laurea,  ove
non abbiano prima  superato  gli  esami  di  profitto  nelle  materie
costituenti il loro ordine di studi. Inoltre non  potranno  sostenere
l'esame di Diritto romano, se non abbiano  gia'  superato  quello  di
Istituzioni di diritto romano; ne' potranno sostenere  gli  esami  di
Diritto  civile,  Diritto  commerciale,  Procedura  civile,   Diritto
privato agrario,  Diritto  pubblico  agrario  se  non  abbiano  prima
superato l'esame di Istituzioni di diritto privato; ne' gli esami  di
Diritto penale, Procedura penale, Diritto  amministrativo  e  scienza
dell'amministrazione,  Procedura   civile,   Diritto   ecclesiastico,
Diritto internazionale, Filosofia del diritto, Diritto corporativo  e
diritto del lavoro, se non abbiano superato gli esami di  Istituzioni
di diritto privato e di Diritto  costituzionale;  ne'  gli  esami  di
Scienza delle finanze e diritto finanziario,  di  Economia  applicata
all'agricoltura e di Statistica agraria, prima di aver  superato  gli
esami di Economia politica e di Statistica e demografia. 
 
  Per gli studenti provenienti  da  altre  Universita'  il  Consiglio
della Facolta' stabilira' di volta in volta i limiti di  applicazione
delle disposizioni del presente articolo». 
 
  Art. 34. - Di seguito a questo articolo si aggiungano  le  seguenti
disposizioni: 
 
                              TITOLO V. 
 
            Scuola di perfezionamento in Diritto agrario 
 
                        ed Economia agraria. 
 
                              Art. 35. 
 
  La Scuola conferisce diplomi di perfezionamento in Diritto  agrario
e in Economia e statistica agraria. 
 
  Il corso ha la durata di due anni. 
 
                              Art. 36. 
 
  Le materie per il conseguimento del diploma di  perfezionamento  in
Diritto agrario sono le seguenti: 
 
  1. Istituzioni di diritto privato; 
 
  2. Scienza delle finanze e diritto finanziario; 
 
  3. Diritto corporativo e diritto del lavoro; 
 
  4. Diritto privato agrario; 
 
  5. Diritto pubblico agrario; 
 
  6. Economia applicata all'agricoltura. 
 
  Le materie per il conseguimento del diploma di  perfezionamento  in
Economia e statistica agraria sono le seguenti; 
 
  1. Statistica e demografia; 
 
  2. Economia politica; 
 
  3. Scienza delle finanze e diritto finanziario; 
 
  4. Diritto corporativo e diritto del lavoro; 
 
  5. Economia applicata all'agricoltura; 
 
  6. Statistica agraria; 
 
  7. Diritto pubblico agrario. 
 
  E'  inoltre  necessaria  la  frequenza  ad  almeno  tre  corsi   di
esercitazioni nelle materie che  saranno  stabilite  annualmente  dal
Consiglio della Facolta'. 
 
                              Art. 37. 
 
  Alla Scuola sono ammessi  i  laureati  in  giurisprudenza.  Possono
essere ammessi i laureati di altre Facolta' o Scuole, purche' forniti
del diploma di maturita' classica. 
 
  I laureati, che  abbiano  superato  l'esame  in  almeno  tre  delle
materie  di  cui  all'articolo  precedente,  possono  essere  ammessi
direttamente al secondo anno, su parere della Facolta'. 
 
                              Art. 38. 
 
  Il direttore della Scuola e' scelto dalla Facolta' tra i professori
di ruolo che coprono la cattedra di una delle materie di insegnamento
nella Scuola. 
 
  Il Consiglio della Scuola si compone di tutti i professori  che  vi
tengono gli insegnamenti prescritti, ed e' presieduto dal direttore. 
 
                              Art. 39. 
 
  Gli insegnamenti di Diritto privato agrario,  di  Diritto  pubblico
agrario,  di  Economia  applicata  all'agricoltura  e  di  Statistica
agraria, per gli iscritti alla Scuola sono tenuti  separatamente  dai
corsi della Facolta' di giurisprudenza. 
 
                              Art. 40. 
 
  Per gli esami  di  profitto  si  osservano  le  disposizioni  degli
articoli 25 e 26 del presente statuto. 
 
  L'esame di diploma verra' sostenuto davanti ad una  Commissione  di
sette membri composta e nominata a norma dell'art. 27. 
 
  Esso consiste: 
 
  a) in un esame unico di cultura su tutte le materie della Scuola; 
 
  b) in una dissertazione scritta e nella discussione di essa, su una
delle materie insegnate nella Scuola. 
 
  Per la dissertazione si osservano le disposizioni dell'articolo 24. 
 
                              Art. 41. 
 
  Gli iscritti alla Scuola debbono pagare le seguenti tasse 
 
  e sopratasse: 
 
  Tassa di immatricolazione L. 100; 
 
  Tassa annuale di iscrizione L. 250; 
 
  Sopratassa annuale per esami di profitto L. 150; 
 
  Sopratassa per esame di diploma L. 50; 
 
  Tassa di diploma L. 300. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 25 ottobre 1928 - Anno VII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Belluzzo. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 marzo 1929 - Anno VII 
 
    Atti del Governo, registro 282, foglio 85. - Sirovich.