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LEGGE 13 dicembre 1928, n. 2884

Disciplina della costituzione e dell'attività delle Associazioni che si propongono la tutela e l'incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro. (028U2884)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-1-1929 al: 15-12-2009
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Art. 1




Le Associazioni che abbiano per scopo il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo dell'industria della pesca marittima, fluviale e lacuale, escluse le Associazioni di carattere sindacale, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.